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Articolo 186 bis Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

Dispositivo dell'art. 186 bis Codice della strada

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

  1. a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
  2. b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  3. c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  4. d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Massime relative all'art. 186 bis Codice della strada

Cass. pen. n. 18669/2013

Il rigetto della richiesta di "patteggiamento" in applicazione di una norma processuale ed in assenza di valutazioni sul merito dell'imputazione, non comporta l'incompatibilità del giudice ad esaminare una nuova richiesta di "patteggiamento". (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che fosse nullo o abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nell'ambito di un procedimento per guida in stato di ebbrezza, dopo aver rigettato una prima richiesta di patteggiamento ravvisando l'erronea qualificazione del fatto, trattandosi di imputato infraventunenne e non essendovi menzione di tale circostanza nell'imputazione, aveva successivamente esaminato una nuova richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti, accogliendola).

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Consulenze legali
relative all'articolo 186 bis Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. A. chiede
martedì 06/05/2025
“ARTICOLO 186-BIS DEL CDS, GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL-CONDUCENTI MINORI DI ANNI 21, NEOPATENTATI E PROFESSIONALI

Buonasera, tralasciando i conducenti professionali, prego gentilmente di redimere i seguenti dubbi interpretativi :
• questo articolo si riferisce alle violazioni commesse dai conducenti :

DI ETÀ INFERIORE A 21 ANNI PATENTATI E NON
- Mi sembra di capire, che in questo caso conta solamente l’età del conducente a prescindere dal tipo di patente che possiede (A2,B,BE,C1,C1E) e dal veicolo che sta guidando al momento dell’infrazione

• Dai conducenti :

CHE HANNO CONSEGUITO LA PATENTE DI CATEGORIA B DA MENO DI TRE ANNI
- Questa parte si riferisce quindi solamente a coloro i quali hanno più di 21 anni di età, altrimenti ricadrebbero nel caso riguardante i conducenti inferiori a 21 anni patentati e non ?
- In questo caso ci si riferisce solamente al caso di un conducente che possiede solamente la patente di categoria B ?
- Pertanto un trentenne o un ottantenne con solamente patente B (senza A2,B,BE,C1,C1E), rilasciata da meno di tre anni sarebbe sanzionabile ai sensi di questo articolo ?
- E i conducenti dopo i 21 anni di età che conseguissero una patente superiore alla B, ovvero una patente C immediatamente dopo pochi mesi dal rilascio della B alla guida di qualsiasi tipo di mezzo, sarebbero sanzionabili ai sensi di questo articolo ?

POI IL PRONTUARIO RIPORTA “SALVI COMUNQUE I DIRITTI ACQUISITI CON PATENTI PRECEDENTI
- Cosa significa diritti acquisiti e rispetto a cosa ?


Distinti saluti”
Consulenza legale i 13/05/2025
Cerchiamo di rispondere ai quesiti singolarmente.

1. Quanto all’età del conducente, il divieto di guidare sotto l’influenza di alcolici si ha nei confronti di tutti i soggetti di età inferiore ad anni 21, a prescindere dal tipo di patente da questi posseduta. In tal senso depone chiaramente il comma 1, lett. a) dell’articolo 186-bis che, con stretto riferimento all’età, non pone alcuna particolare deroga in relazione alla patente posseduta.
Si noti, in ogni caso, che l’articolo 186-bis presuppone che il guidatore abbia effettivamente conseguito regolare patente di guida. Laddove infatti il guidatore sia senza patente, o con patente scaduta, sarebbe destinatario anche dell’ammenda susseguente alla contravvenzione di cui all’art. 116 del Codice della strada.

2. Sempre la medesima lettera a) afferma che la stessa sanzione si applica anche a chi viene trovato a guidare in stato d’ebbrezza alcolica e abbia conseguito la patente B da meno di tre anni.

Ora, l’interpretazione della norma è chiara e logica, sebbene la sua formulazione lasci a desiderare.

Se un soggetto possiede la patente B, guida in stato di ebbrezza ed è di età inferiore ad anni 21 allora sicuramente ricadrà nell’ipotesi di cui al punto a).
L’ultimo periodo del predetto punto a), tuttavia, nello specificare che il divieto si applica anche al soggetto che ha conseguito la patente B da meno di 3 anni, nulla dice dell’età del conducente e, pertanto, va interpretato nel senso dell’applicazione anche al soggetto che ha superato gli anni 21 ma che ha conseguito – appunto – la patente B da meno di 3 anni.

La norma, poi, avendo citato solo la patente di categoria B, non può estendersi ad altre tipologie di patente. Ciò perché le disposizioni di natura penale devono esser di stretta interpretazione, in considerazione del fatto che il precetto sanzionatorio deve essere chiaro e comprensibile, tale per cui il soggetto sa a quali conseguenze va incontro in caso di violazione. Questa è la ragione per cui la norma - la quale fa espresso riferimento ai guidatori di patente di categoria B - non è passibile di ampliamento ad altre categorie, in quanto si opererebbe un’interpretazione analogica estensiva, non ammessa dal nostro ordinamento penale.

Per questa ragione, effettivamente il soggetto possessore di patente B da meno di tre anni sarebbe sanzionabile a prescindere dall’età dello stesso (trentenne o ottantenne che sia).

3. Più difficile è rispondere all’ulteriore quesito: “e i conducenti dopo i 21 anni di età che conseguissero una patente superiore alla B, ovvero una patente C immediatamente dopo pochi mesi dal rilascio della B alla guida di qualsiasi tipo di mezzo, sarebbero sanzionabili ai sensi di questo articolo ?”.

Sul punto va detto quanto segue.

In primo luogo va rilevato che l’articolo 186-bis, ai punti b), c) e d), punisce anche altre categorie di patentati che si trovano alla guida di veicoli particolari, o che svolgono diverse attività (veicoli pesanti e adibiti al trasporto di persone, merci etc).
È noto che, per svolgere le attività di cui ai predetti punti b),c) e d), occorrono patenti diverse dalla A e dalla B, rilevando le patenti C) e D) atteso che solo con le stesse si può procedere alla guida di veicoli adibiti al trasporto di persone, di cose di masse cospicue, come quelle previste dai punti b), c) e d) del menzionato 186-bis C.d.S.
Ebbene, per tali soggetti bisogna specificare che la guida sotto l’influenza di alcool è vietata in ogni caso, a prescindere dall’età o dagli anni di conseguimento della patente e, pertanto, laddove gli stessi dovessero essere sorpresi alla guida di un veicolo conducibile solo con patente C o D, gli stessi sarebbero comunque punibili alla stregua dell’articolo 186-bis, lettere b), c) o d) a seconda dei casi.

Se, invece, gli stessi dovessero essere sorpresi alla guida di un veicolo conducibile con patente B, allora rientreranno nel prospetto punitivo della lettera a) solo laddove avessero conseguito la patente da meno di 3 anni.

Ciò che rileva, dunque, è il veicolo che il conducente si appresta a guidare nel caso di specie. È solo questa condizione specifica che determinerà la sussunzione in una ipotesi del 186-bis piuttosto che in un’altra e non già la patente formalmente posseduta dal guidatore.
Questo perché il diritto penale è sempre sviluppato in considerazione dell’offensività delle diverse circostanze violative che mira a sanzionare.

Ci spieghiamo meglio.
Osservando le disposizioni dei punti a), b), c) e d) dell’articolo 186-bis C.d.S., si nota che il legislatore ha stretto le maglie del divieto di assumere alcolici alla guida in modo via via più stringente in relazione ai veicoli condotti.
Ciò risponde a una regola di offensività basilare. Il ragionamento del legislatore è stato il seguente: atteso che la gravità di un ipotetico sinistro stradale (e, quindi, l’offensività della condotta del guidatore) va via via aumentando in considerazione della patente posseduta e del mezzo guidato (è logico pensare che un incidente provocato da un tir o da un bus sia più grave di quello che potrebbe generare un motoveicolo o un’utilitaria), allora è giusto che il divieto di guida in stato d’ebbrezza sia più stringente per quelle categorie di veicoli che potrebbero effettivamente provocare i sinistri più gravi.

Ma l’offensività della condotta va sempre valutata nel caso concreto e, quindi, in rapporto al mezzo guidato e non già in relazione alla patente posseduta.
Questo per dire che, se un soggetto provoca un incidente con un tir, lo stesso sarà punito alla stregua dei punti b), c) o d) del 186-bis e a nulla rileverà che lo stesso avesse ottenuto la patente B da meno di 3 anni, perché non era alla guida di un veicolo conducibile con una semplice patente B.

La progressione punitiva dell’articolo 186-bis è logica e consente di coprire tutte le ipotesi di guida in stato d’ebbrezza secondo la predetta logica di offensività connessa vuoi all’età del conducente, vuoi al tempo di conseguimento della patente, vuoi al tipo di mezzo guidato.

4. Quanto, invece, alla locuzione salvi comunque i diritti acquisiti con patenti precedenti, la stessa semplicemente ci dice che i diritti acquisiti con l’abilitazione alla guida conseguita nella vigenza della precedente normativa non vengono toccati o modificati, anche laddove la normativa nuova dovesse disporre ulteriori requisiti e/o esami per il conseguimento di quello stesso titolo.