(massima n. 1)
Nel valutare la responsabilitą per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), il rispetto del limite massimo di velocitą consentito non esclude la responsabilitą del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di prudenza e diligenza previste dall'art. 141 del Codice della strada. La velocitą deve essere sempre adeguata alle condizioni specifiche di tempo e luogo, tali da garantire il controllo del veicolo e la possibilitą di evitare eventuali incidenti.