(massima n. 1)
In tema di determinazione della pena in conseguenza di reati stradali, non vi č ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell'evento che determinano l'attenuazione della pena anche la condotta colposa della persona offesa che sia consistita nel non aver ottemperato all'obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte.