(massima n. 1)
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche č sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. Il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravitā effettiva del reato ed alla personalitā del reo, non č censurabile in sede di legittimitā se congruamente motivato.