(massima n. 1)
In tema di reato di omicidio stradale, aggravato a norma dell'art. 589-bis, comma 5, n. 1, c.p., il riferimento ai 70 km/h opera alla stregua di una clausola non di "apertura" bensģ di "chiusura" del precetto introducente la circostanza aggravante. Ne consegue che i due elementi condizionanti l'operativitą dell'aggravante, entrambi legati alla velocitą, devono essere intesi in termini cumulativi e non alternativi: la velocitą, per poter ritenersi integrata l'aggravante, deve necessariamente essere sia pari o superiore al doppio di quella consentita sia non inferiore a 70 km/h.