(massima n. 1)
La revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. può essere motivata dal marcato grado della colpa, dalla gravità delle violazioni cautelari, dalla mancata considerazione di dati fattuali conosciuti e dalla posizione qualificata di autotrasportatore del reo, avendo commesso il fatto nell'esercizio della propria attività lavorativa.