(massima n. 1)
Per affermare la violazione della regola cautelare elastica dettata dall'art. 141, comma 2, cod. strada (in base alla quale il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilitā e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile) č necessario, per l'imputazione soggettiva dell'evento, un apprezzamento della concreta prevedibilitā ed evitabilitā dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello.