Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28347 del 23 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., la guardia giurata particolare, previa autorizzazione prefettizia, può essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolga attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli. Ne consegue che non potendo derivare tale qualità dall'esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, non è configurabile il reato di cui all'art. 337 c.p. nei confronti della guardia giurata che, incaricata del servizio di vigilanza di un comprensorio privato, sia intervenuta a tutela della sicurezza dei consorziati nel corso di una lite tra privati.

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