(massima n. 1)
L'art. 131-bis del codice penale, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, esclude la possibilitā di ritenere di particolare tenuitā l'offesa nei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale esclusione č applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della normativa.