Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 37042 del 26 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il comportamento di aggressione all'incolumitą fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalitą di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalitą psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell'ipotesi di oltraggio gią prevista dall'art. 341 c.p., abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.