(massima n. 1)
Non integra il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio č limitata a ciō che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale č stata esclusa, ai sensi dell'art. 393-bis cod.pen., l'arbitrarietā della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietā del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi).