Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35448 del 12 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicché, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumitą e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, non deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, non essendosi fermato con il segnale «rosso», aveva tentato di sottrarsi all'inseguimento degli agenti, viaggiando ad elevata velocitą.

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