Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2020 del 11 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal soggetto passivo o sulle cose e che comprende nella sua lata accezione ogni comportamento idoneo ad impedire o ad ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione. (Nella specie l'autore del reato aveva minacciato di ferirsi con i vetri di una bottiglia per ottenere che gli agenti di custodia del carcere ove egli era detenuto non compissero l'atto di consegna della sua persona ai carabinieri incaricati della traduzione presso altro istituto penitenziario).

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