Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7445 del 26 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 c.p. il comportamento di chi, vedendo altri opporre una resistenza attiva ad un pubblico ufficiale (nella specie: carabiniere in borghese che peraltro si era qualificato ed aveva mostrato il tesserino di carabiniere) per impedirgli di compiere un suo dovere, rafforzi l'altrui volontà di aggredirlo ponendo in dubbio, ad alta voce, la detta sua qualità.

(massima n. 2)

L'ignoranza della qualificazione giuridica (pubblico ufficiale) della persona offesa non vale ad escludere l'elemento psicologico del delitto di resistenza quando l'agente debba necessariamente sapere che essa esercita, in atto, una determinata funzione pubblica. Ne consegue che nel caso in cui un carabiniere proclamatosi tale, cerchi di tutelare l'ordine pubblico, ostacolando il tentativo di un tifoso di invadere il campo da gioco, colui che gli opponga resistenza, o induca altri a farlo, non può legittimamente affermare che esuli, dal proprio comportamento, la volontà cosciente di usare violenza al pubblico ufficiale, assumendo di non avere compreso che si trovava alla presenza di un pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione tipica del di lui ufficio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.