Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7061 del 15 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La materialitą del delitto di resistenza al pubblico ufficiale č integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola. Solo la resistenza passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 c.p. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che configuri il reato di resistenza la condotta di chi, privo di patente di guida, per sfuggire alla polizia, non ottemperi all'intimatogli «alt» e diriga il proprio veicolo contro gli agenti, li eviti e prosegua in corsa spericolata nonostante l'inseguimento immediato dei medesimi).

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