Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2944 del 9 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Non può essere definita «resistenza passiva», come tale inidonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 337 c.p., la formazione, da parte di manifestanti, di una «catena umana» costituita da una doppia fila di persone che si contrappongano alle forze dell'ordine anche mediante spintoni e calci, onde impedire loro di aprire un varco per il transito di veicoli, senza che in contrario possa rilevare né l'asserita limitazione dei suddetti atteggiamenti violenti ai soli soggetti che si trovino in seconda fila né il fatto che le forze dell'ordine abbiano comunque realizzato in pochi minuti il loro obiettivo, atteso (a quest'ultimo proposito) che il reato di resistenza si consuma nel momento stesso in cui viene posta in atto la violenza o la minaccia e non occorre che l'azione consegua pienamente il suo obiettivo, essendo sufficiente che essa ostacoli attivamente il compimento, da parte del pubblico ufficiale, di un atto del suo ufficio.

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