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Articolo 498 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Avviso ai creditori iscritti

Dispositivo dell'art. 498 Codice di procedura civile

Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazionerisultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808] (1).

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni (2) dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [disp. att. 158, 160].

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita (3).

Note

(1) Sono tali i creditori che vantano sul bene pignorato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Inoltre, il creditore che abbia ottenuto, in precedenza, un sequestro conservativo (v. 671) sui beni successivamente pignorati deve essere avvertito della procedura esecutiva in corso, proprio perché deve, ex art. 686 comma 2, poter concorrere alla espropriazione azionata dal creditore pignorante. Poi, se oggetto del sequestro è un credito pignorato, il terzo debitore deve dichiarare la sussistenza del sequestro nell'udienza ex art. 547 e il creditore pignorante dovrà avvisare il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice: in mancanza si determinerà l'estinzione del processo. Infine, è previsto che vengano avvertiti anche i titolari di diritti di uso (1021, di usufrutto 978, e abitazione 1022 c.c.) sui beni pignorati. Invero, a seguito della procedura esecutiva tali diritti si estinguono e si convertono in un diritto di credito da far valere sulla somma ricavata dalla vendita forzata.
(2) Si precisa che in base all'opinione dottrinale prevalente, il termine di cinque giorni non è un termine perentorio, per cui, in mancanza di avviso, l'intervento spontaneo del creditore iscritto rende procedibile l'istanza di vendita.
(3) In dottrina si riscontrano posizioni divergenti in merito alla conseguenza della mancanza dell'avviso a cui è tenuto il creditore procedente. Secondo parte della dottrina, la mancata notificazione dell'avviso produce come effetto la sola improcedibilità della vendita o dell'assegnazione con la conseguente sospensione degli effetti dell'istanza, la quale resta perfetta e conserva la capacità di incidere sul termine previsto dall'art. 497. Secondo altra parte, invece, la vendita e l'assegnazione possono essere disposte ugualmente ma il creditore procedente dovrà risarcire i creditori iscritti per i danni da questi patiti ex art. 2043 del c.c..

Ratio Legis

La norma in commento disciplina il c.d. intervento provocato, che si attua tramite un invito notificato dal creditore procedente ai creditori che vantano sul bene pignorato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, con cui questi vengono notiziati della procedura espropriativa in atto. Questo è previsto in quanto la procedura espropriativa produce il c.d. "effetto purgativo", ossia la liberazione del bene che ne è oggetto da ogni vincolo o garanzia che gravi su di esso, e risulta pertanto necessario consentire ai creditori garantiti di soddisfare il loro diritto (che altrimenti non potrebbero più far validamente valere) nell'ambito dell'espropriazione azionata. Inoltre, al fine di far conoscere al giudice l'esistenza dei crediti iscritti, è fatto obbligo al creditore procedente di depositare il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui beni immobili e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato.

Spiegazione dell'art. 498 Codice di procedura civile

L'intervento dei creditori in sede di esecuzione forzata garantisce l'attuazione, nell’ambito del processo di esecuzione, del c.d. principio della par condicio creditorum, principio che si trova espresso all’art. 2741 del c.c., ma che fa salve le cause legittime di prelazione.
Proprio al fine di far salve le cause legittime di prelazione è stata dettata la norma in esame, la quale dispone che, nel caso in cui vengano pignorati beni sui quali altri creditori vantino un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, il creditore pignorante è tenuto a notificare a ciascuno di loro, entro il termine di cinque giorni, un avviso, il quale deve contenere l’indicazione:
  1. del creditore pignorante;
  2. del credito per il quale si procede;
  3. del titolo esecutivo;
  4. delle cose pignorate.

E’ stato ritenuto necessario indicare anche l'ufficio giudiziario presso il quale si procede.

Secondo quanto disposto dall’art. 160 delle disp. att. c.p.c., l’avviso deve recare la sottoscrizione del creditore procedente; se questi sta in giudizio mediante procuratore, l'avviso può essere sottoscritto dallo stesso procuratore in forza del generale disposto di cui all’art. 84 del c.p.c..

Come qui viene espressamente precisato, non devono essere avvertiti tutti i creditori che abbiano un diritto di prelazione, ma soltanto coloro il cui diritto risulti da pubblici registri (ovvero, essenzialmente, i creditori ipotecari, mobiliari o immobiliari, nonchè i titolari del c.d. privilegio automobilistico e i venditori di macchine ex art. 2762 del c.c. aventi credito privilegiato.

Lo stesso avviso va notificato:
  1. al creditore che abbia ottenuto, in precedenza, un sequestro conservativo ex art. 671 del c.p.c., e ciò per consentirgli di concorrere, ai sensi del secondo comma dell’art. 686 del c.p.c., all’espropriazione azionata dal creditore procedente (cfr. art. 158 delle disp. att. c.p.c.; se, al contrario, oggetto del sequestro è un credito pignorato, il terzo debitor debitoris deve dichiarare la sussistenza del sequestro all’udienza di cui all’art. 547 del c.p.c. ed il creditore pignorante dovrà avvisare il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice (in mancanza di ciò si produrrà l'estinzione del processo).
  2. a coloro i quali sono titolari di diritti di uso, usufrutto e abitazione sui beni pignorati, poiché a seguito della procedura esecutiva tali diritti di estinguono e si convertono in un diritto di credito da far valere sulla somma che andrà a ricavarsi (c.d. effetto purgativo della vendita forzata, che consente all'acquirente di ottenere il bene libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura).

Si ritiene che il termine di cinque giorni non sia da qualificare come perentorio, e che, in mancanza di avviso, l'intervento spontaneo del creditore iscritto rende procedibile l'istanza di vendita.

Se non viene fornita prova della notificazione di tale avviso, il giudice dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
Proprio con riferimento all’ipotesi di mancanza di avviso, sono state elaborate tesi divergenti.
Così, secondo parte della dottrina, la sua mancata notificazione determina la sola improcedibilità della vendita o dell'assegnazione, con conseguente sospensione degli effetti dell'istanza (questa resta comunque perfetta e conserva la capacità di incidere sul termine di efficacia del pignoramento di cui all’art. 497 del c.p.c..
Secondo altra parte della dottrina, invece, è possibile ugualmente disporre la vendita e l'assegnazione, ma il creditore procedente potrebbe essere tenuto a risarcire ex art. 2043 del c.c. i danni patiti dai creditori iscritti.

Al fine di consentire al giudice dell'esecuzione la verifica dell'esistenza di creditori iscritti, il terzo comma dell’art. 529 del c.p.c. prevede che all'istanza di vendita il creditore debba allegare il certificato di iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati, mentre l’art. 567 del c.p.c. prevede che il creditore provveda ad allegare i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative al bene immobile pignorato.

Massime relative all'art. 498 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18336/2014

L'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, cod. proc. civ. ai creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ. che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.

Cass. civ. n. 4000/2006

L'art. 498 cod. proc. civ. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacchè la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale.

Cass. civ. n. 6999/1993

L'art. 498 c.p.c. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.

Cass. civ. n. 1827/1968

La notificazione dell'avviso di espropriazione, cui è tenuto, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., il creditore pignorante verso i creditori, aventi sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, si risolve in una provocatio ad agendum, che condiziona la procedibilità del procedimento esecutivo, ma non interrompe la prescrizione del credito spettante al soggetto che la riceve, non potendo tale effetto conseguirsi se non per atto di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 548/1967

Il creditore procedente all'esecuzione forzata su bene iscritto in pubblici registri (nella specie, automobile) deve dare avviso del pignoramento nei cinque giorni ai creditori aventi sul bene un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ed ai precedenti creditori che abbiano proceduto a sequestro conservativo del bene e trascritto il relativo verbale nei detti registri, per porli in condizioni di intervenire nella procedura esecutiva. Tale onere sussiste soltanto nei confronti dei creditori risultanti dai pubblici registri. Pertanto, nessuna responsabilità processuale può sussistere a carico del creditore procedente per omesso avviso ad un creditore iscritto, se quest'ultimo abbia provveduto ad iscrivere il proprio titolo nei pubblici registri molti mesi dopo l'inizio della procedura esecutiva, anche se prima della chiusura della stessa.

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Luca chiede
giovedì 02/04/2015 - Emilia-Romagna
“La situazione è la seguente:
Ci troviamo al 2015 in presenza di un pignoramento da parte del "Condominio" di una unità immobiliare in comproprietà dei coniugi "Giovanni" e "Giovanna" in regime di separazione dei beni.
Sulla unità immobiliare è presente un fondo patrimoniale immobiliare costituita a favore della figlia minorenne nel 2011.
Il creditore procedente è il Condominio ma solamente contro Giovanni.
Sono intervenuti altri creditori.
Un creditore intervenuto è l'istituto di credito "A"
Altro creditore intervenuto è l'istituto di credito "B"
Infine c'è un creditore iscritto ma non intervenuto: l'istituto di credito "C".
Il fondo patrimoniale immobiliare è stato revocato (revoca non ancora trascritta) con sentenza precedente al pignoramento ma SOLO a favore dell'istituto di credito C (creditore iscritto non intervenuto).La revoca (da sentenza) NON è valida per A e B ed è ancora in corso la domanda di revoca da parte di entrambe gli istituti (A e B).
Infine B che vantava un titolo nei confronti di Giovanni e del Socio è intervenuto nel pignoramento come creditore di Giovanni sebbene fosse già stato saldato in toto dal Socio di Giovanni in una precedente transazione che ha estinto il debito di entrambi.
Il grado del giudizio: Giuramento del CTU e perizia tecnica dello stesso prima dell'udienza per stabilire la vendita.
Ci sono possibilità di opposizione per Giovanni ,e quindi anche per Giovanna, alla vendita stessa?
Grazie infinite”
Consulenza legale i 08/04/2015
Nel caso di specie, si osserva il pignoramento di un bene immobile - conferito in fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) - da parte di un condominio, con l'intervento nell'esecuzione di due altri creditori, A e B.

Un diverso creditore dell'esecutato, C, non è intervenuto in questa esecuzione, ma ha chiesto ed ottenuto giudizialmente la revocazione del fondo patrimoniale (non vi è ancora stata la trascrizione, ma si immagina che avverrà a breve).
A e B hanno avviato autonomo giudizio di revocazione, ancora pendente.

Come può difendersi il debitore esecutato?
Nei confronti del condominio, creditore procedente, e di A, il debitore può opporsi all'esecuzione con ricorso ai sensi dell'art. 615 del c.p.c., provando l'esistenza del fondo mediante la produzione dell'atto costitutivo e dell’annotazione della costituzione del suddetto fondo nell’atto matrimoniale (quest'ultimo documento è richiesto dalla giurisprudenza, vedi Cass. civ., sez. III, 28.9.2012, n. 16526: "Ora, quando il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale propone l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. contro il creditore che voglia procedere su un bene facente parte del fondo, opposizione riconducibile all'ambito della c.d. opposizione all'esecuzione per impignorabilità del bene, il fatto dell'annotazione della costituzione nell'atto matrimoniale, inerendo alla enunciazione dei fatti giustificativi della impignorabilità, costituisce un fatto costitutivo della domanda di accertamento dell'inesistenza della pignorabilità, che altrimenti, secondo il sopra riportato principio di diritto non può essere sostenuta").
Si tratta di una opposizione che tende a dimostrare l'impignorabilità del bene nei confronti di creditori che vantano obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia: pertanto, se il credito del condominio o di A attiene alla soddisfazione di esigenza familiari, l'opposizione del debitore sarà rigettata, perché rispetto a quei creditori il bene risulta aggredibile.

Nei confronti di B, il debitore, oltre ad opporsi all'esecuzione nei termini sopra precisati, potrà eccepire che il debito è estinto per effetto dell'adempimento da parte del suo socio, ai sensi dell'art. 1292 del c.c.: l'esecutato dovrà quindi dare prova dell'avvenuto integrale pagamento del debito.

L'opposizione all'esecuzione, quando la contestazione investe il diritto di procedere all’esecuzione, può essere proposta nel corso del processo esecutivo, senza termini di decadenza (v. Cass. civ., sez. III, 16.11.1999, n. 12685).
Questo tipo di opposizione viene introdotta con ricorso al giudice dell'esecuzione (G.E.), il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione parti innanzi a sé ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto: verrà successivamente fissato alle parti un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.

Nei confronti del creditore C, invece, il debitore non ha possibilità di opporsi nel caso questi decida di intervenire nel processo esecutivo già in corso o comunque di aggredire il bene. Va ricordato che l'intervento (o il pignoramento successivo) dei creditori nel procedimento di espropriazione forzata può avvenire anche oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, discendendone come unico effetto che il creditore sarà considerato tardivo (art. 528 del c.p.c.): ma se il creditore ha un diritto di prelazione sulle cose pignorate, egli concorre comunque alla distribuzione della somma ricavata in ragione del suo diritto di prelazione.

In conclusione, la vendita dell'immobile pignorato potrà essere evitata solo:
- fino a che A non ottenga una sentenza di revocazione del fondo in proprio favore;
- se, in ogni caso, né A né il condominio agiscano per crediti inerenti ai bisogni della famiglia;
- sempre che C, che ha già ottenuto la revocazione del fondo, non decida di intervenire nell'esecuzione in corso o di proporre ulteriore pignoramento, nel qual caso non sarà possibile proporre opposizione.
B, invece, non ha diritto ad ottenere soddisfazione dall'esecuzione in corso perché il suo credito è già stato saldato.

Il CTU incaricato dal G.E. dovrà innanzitutto valutare se il bene può essere separato in natura; se si possa vendere la sola quota del debitore; infine, se sia opportuno procedere alla vendita dell'intero, con consegna al comproprietario non debitore del controvalore della sua quota venduta.

Marcello A. chiede
martedì 03/09/2013 - Sicilia
“I creditori iscritti riceveranno le somme spettanti solo in caso di intervento nell'Es. Imm. promossa da un terzo creditore pignorante, il quale li ha avvisati, a danno di quest'ultimo, in quanto vantano un diritto di prelazione, o verrà prima saldato il creditore pignorante e le somme restanti saranno suddivise agli eventuali creditori iscritti?”
Consulenza legale i 13/09/2013
Nell’ambito del processo di esecuzione, la regola generale vigente in materia di distribuzione della somma ricavata è quella contenuta all’art. 510 del c.p.c.. La norma citata indica al primo comma che, nel caso in cui vi sia un solo creditore, il giudice dovrà disporre il pagamento del ricavato della vendita o assegnazione dei beni pignorati in suo favore, sentito il debitore.
Il secondo comma invece disciplina l’ipotesi di concorso di più creditori intervenuti nel processo esecutivo, disponendo in via generale che il ricavato andrà suddiviso tra gli stessi avuto riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
Di conseguenza, verranno soddisfatti prima i creditori con diritto di prelazione e poi i creditori chirografari tempestivamente intervenuti. Tuttavia, è bene precisare che anche i creditori con diritto di prelazione, tra cui i creditori iscritti, hanno l’onere di intervenire nel processo esecutivo prima dell'udienza che il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato fissa per l'esame e l'approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata e non già nel corso della stessa. Tale udienza è stata considerata come limite invalicabile oltre il quale l'intervento dei creditori risulta precluso e, conseguentemente pregiudicato il loro diritto a concorrere alla distribuzione del ricavato (si veda la recente pronuncia della Cassazione n.9285/2012).