Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4000 del 23 febbraio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un'eccezione de iure tertii alla quale non è legittimato.

(massima n. 2)

L'art. 498 cod. proc. civ. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacchè la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un'ipotesi di fatto illecito extracontrattuale.

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