Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1827 del 10 giugno 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'avviso di espropriazione, cui č tenuto, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., il creditore pignorante verso i creditori, aventi sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, si risolve in una provocatio ad agendum, che condiziona la procedibilitā del procedimento esecutivo, ma non interrompe la prescrizione del credito spettante al soggetto che la riceve, non potendo tale effetto conseguirsi se non per atto di quest'ultimo.

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