Cassazione civile Sez. III sentenza n. 548 del 8 marzo 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore procedente all'esecuzione forzata su bene iscritto in pubblici registri (nella specie, automobile) deve dare avviso del pignoramento nei cinque giorni ai creditori aventi sul bene un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ed ai precedenti creditori che abbiano proceduto a sequestro conservativo del bene e trascritto il relativo verbale nei detti registri, per porli in condizioni di intervenire nella procedura esecutiva. Tale onere sussiste soltanto nei confronti dei creditori risultanti dai pubblici registri. Pertanto, nessuna responsabilità processuale può sussistere a carico del creditore procedente per omesso avviso ad un creditore iscritto, se quest'ultimo abbia provveduto ad iscrivere il proprio titolo nei pubblici registri molti mesi dopo l'inizio della procedura esecutiva, anche se prima della chiusura della stessa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.