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Articolo 2667 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Atti compiuti per persona incapace

Dispositivo dell'art. 2667 Codice Civile

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime [320, 321, 357, 392, 424] devono curare che si esegua la trascrizione degli atti [2643], delle sentenze [2651] o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione [2652] e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio(1).

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori [320] o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi(2).

Note

(1) La disposizione richiama esplicitamente determinate persone obbligate ad occuparsi della trascrizione per conto di soggetti incapaci: ovvero genitori, tutori di minorenni o interdetti, curatori di minorenni emancipati. La dottrina prevalente è orientata a considerare a tal fine anche i soggetti che si occupano degli interessi di persone giuridiche (v. Libro I, Titolo II).
(2) Se il soggetto obbligato non assolve il proprio compito di trascrivere, l'incapace avrà diritto al risarcimento del danno dovuto all'assenza della formalità richiesta. La dottrina prevalente ritiene questo un caso di risarcimento del danno derivante da una responsabilità di tipo contrattuale, ma non mancano opinioni discordanti che fanno rientrare l'ipotesi nell'ambito della violazione del generale principio del neminem laedere, generando in tal modo una responsabilità extracontrattuale. Ad ogni modo, tale risarcimento sarà parametrato alla disposizione ex art. 1223, quindi andando a comprendere tanto il cosiddetto danno emergente, cioè la perdita di valori economici già preesistenti nel patrimonio del danneggiato, quanto il lucro cessante, indicante la mancata acquisizione di ulteriori valori economici. Potrà inoltre avvenire in forma specifica, mediante il ripristino della situazione precedente al danneggiamento (chiaramente a spese del danneggiante), o, qualora ciò si dimostri impossibile o eccessivamente oneroso, per equivalente, ossia a mezzo di una somma di denaro corrispondente al danno subìto.

Ratio Legis

La norma definisce le modalità di trascrizione per le categorie di soggetti incapaci, indicando coloro che hanno l'obbligo di occuparsene e verso i quali può essere fatto valere il diritto di regresso in caso di mancata formalità.

Spiegazione dell'art. 2667 Codice Civile

Persone obbligate per legge ad eseguire la trascrizione nell'interesse di incapaci

Chiunque, abbiamo visto, può chiedere la trascrizione ; nè occorre nel richiedente alcun requisito di capacità. Infatti la richiesta non è un atto giuridico, bensì un semplice fatto che dà impulso al pro­cedimento. Ma la legge prevede l'ipotesi normale che gli incapaci siano assistiti nel compimento degli atti giuridici e stabilisce l'obbligo di coloro che rappresentano o assistono gli incapaci di eseguire sollecitamente la trascrizione degli atti rispetto ai quali venne esercitato l'ufficio di assi­stenza. V'è anzitutto una sanzione di responsabilità civile . Com'è naturale, la esistenza di quell'obbligo non impedisce che possa essere op­posta agli incapaci la mancanza di trascrizione. L'effetto principale dell'obbligo stabilito nell'art. 2667 si manifesta in ciò che l'incapace, leso dall' inadempienza del rappresentante o amministratore, ha regresso contro di lui. Ma oltre questa, v'è un'altra sanzione caratteri­stica pel caso che possa aversi conflitto fra quelle persone e i propri rappresentati o amministrati. Quelle persone e i loro eredi non possono opporre la mancanza della trascrizione che essi avrebbero avuto l'ob­bligo di eseguire.

Trattasi di una notevole eccezione alle regole generali sulla efficacia della trascrizione. Infatti si deroga al principio che la priorità della trascrizione consolida l'acquisto. E questa una regola obiettiva, mentre il difetto di legittimazione in chi non adempie all'obbligo di eseguire la trascrizione in favore d'altri, si propone da un punto di vista esclusi­vamente soggettivo. Può avvenire che il rappresentante abbia trascritto prima dell'incapace ; può darsi persino che questi non abbia neppure trascritto. A nulla vale al rappresentante la trascrizione che egli ha compiuto in favore proprio allorché egli possa trovarsi in conflitto Con la persona in favore della quale sarebbe stato tenuto ad eseguire primariamente la trascrizione riguardo allo stesso immobile.

L'obbligo sopradetto riguarda in genere i rappresentanti legali di quelle persone che la legge autorizza, in difetto dei normali rappresentanti, a compiere particolari operazioni in favore degli incapaci (così l' accettazione di eredità o di donazione : art. 321). E' certo, del pari, che lo stesso obbligo riguarda gli organi amministrativi delle persone giuridiche, ma altresì delle società ed associazioni non riconosciute.


Caso di obbligo nascente dalla volontà privata

Qui sorge un quesito di carattere più generale. Non v'ha dubbio che il senso dell'art. 2667 è proprio a scopo di protezione di incapaci che hanno ragione di fare affidamento su le persone cui è demandata la loro assistenza. Ma appare subito che questo criterio di riferimento non è assoluto. Deve però rilevarsi che la posizione di amministratori e curatori è bensì riferita dall'art. 2667 a persone incapaci (e — almeno parzialmente — tali sono inabilitati ed emancipati), ma la responsabilità deriva dal fatto che quegli amministratori o curatori avevano un obbligo di curare la trascrizione. In un mandato generale di amministrazione rientra ovviamente anche l'obbligo di curare la trascrizione degli atti che rientrano nella gestione. Ove sia la legge stessa ad affidare una fun­zione amministrativa generale o di speciale mandato (com'è nel caso del notaio cui la legge esplicitamente commette l'obbligo di curare la trascrizione in favore della parte), non vi sono difficoltà.


Natura degli obblighi anzidetti

Deve adesso farsi una precisazione circa la natura dell'obbligo (e relativa responsabilità) delle persone cui ha riguardo l'art. 2667. Tale obbligo non è assoluto e fine a se stesso, del pari come assoluto non è l'interesse della parte in favore della quale la trascrizione do­vrebbe eseguirsi. Detto obbligo viene in considerazione solo nella even­tualità di un conflitto fra l'assistito e un terzo, conflitto che si risolva in danno dell'assistito. E quindi anche fuori discussione che l'obbligo in parola riguarda soltanto i rapporti con quei soggetti che hanno un preciso interesse alla trascrizione (in quanto acquirenti o attori, non se alienanti o convenuti). Ma il danno sussiste ogni qual volta il conflitto si risolva a sfavore dell'interessato. Non si ritiene che sia concesso all'obbligato di eccepire che reputava l'atto non sottoposto a trascrizione.

L'obbligo che hanno date persone (rappresentanti, amministratori, i notai e altri pubblici ufficiali) nei confronti di chi è interessato alla trascrizione, non contrasta coi concetti espressi, là dove abbiamo spiegato perchè possa la trascrizione essere da chiunque richiesta. Che chiunque possa richiedere la trascrizione anche di un atto che non lo riguardi, non significa già che alcuna persona non abbia normalmente un preciso interesse a che la pubblicità venga attuata e al più presto. La necessità della richiesta ed esecuzione della trascrizione perchè tale interesse venga attuato, viene ricondotta dalla dottrina sotto il concetto non già dell'obbligo ma dell’onere. I rapporti invece intercorrenti fra interessato e il rappresentante o altra persona che abbia ad esercitare il suo ufficio rispetto all'atto di cui trattisi, sono, invece, di obbligo, anche se, come abbiamo or ora detto, non si tratta di un obbligo con un carattere assoluto apprezza­bile a priori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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