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Articolo 49 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Dispositivo dell'art. 49 Codice del consumo

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

  1. a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
  2. b) l'identità del professionista;
  3. c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce(1);
  4. d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
  5. e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
  6. e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016(2);
  7. f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  8. g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  9. h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
  10. i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
  11. l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
  12. m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
  13. n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali(1);
  14. o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
  15. p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
  16. q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
  17. r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
  18. s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
  19. t) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica(1);
  20. u) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile(1);
  21. v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis(3).

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.

10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(2) Lettera inserita dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 49 Codice del consumo

La normativa in esame rende più stringenti gli obblighi informativi precontrattuali posti a carico del professionista.
Innovando la disciplina previgente, il dovere di informazione risulta adesso previsto non solo con riferimento alle esigenze di tutela connesse all’uso di particolari modalità di negoziazione (a distanza e fuori dei locali commerciali), ma anche nel caso di contratti tra professionista e consumatore per i quali non si faccia ricorso a dette modalità di negoziazione.
Si è voluto in tal modo prevedere una tutela generalizzata per qualsiasi contratto, attraverso cui fornire al consumatore una nutrita mole di informazioni utili alla comprensione e ponderazione dell’affare che si intende concludere, nonché alla gestione dello stesso in seguito al perfezionamento del contratto.

Al fine di salvaguardare la libertà contrattuale del consumatore e metterlo al riparo dalle possibili pressioni psicologiche subite nella contrattazione fuori dei locali commerciali, nei contratti da stipulare con tecniche speciali di negoziazione gli obblighi informativi sono previsti in misura più specifica rispetto alla diversa ipotesi dei contratti stipulati presso gli esercizi commerciali del professionista (si parla di obblighi informativi di carattere specifico “a statuto forte”, per distinguerli dagli obblighi informa di carattere “generale” e “a statuto debole”, previsti ex art. 48 del codice consumo per i contratti diversi da quelli conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali).
In entrambi i casi, secondo quanto risulta dal combinato disposto degli artt. 48 comma 1 e 49 comma 1, gli obblighi informativi devono essere assolti “in modo chiaro e comprensibile”, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, in tal modo risultando consentito il rilascio delle informazioni anche in una fase immediatamente precedente al perfezionamento del contratto.

Il rispetto degli obblighi informativi deve, comunque, intendersi finalizzato sia all’esercizio degli ulteriori rimedi previsti dalla normativa (come l’esperimento dei rimedi previsti dall’art. 61 del codice consumo in tema di consegna o l’esperimento dei ricorsi in sede amministrativa e giudiziale) sia ad una corretta gestione della fase esecutiva (e precisamente al fine di far valere eventuali garanzie legali o convenzionali, presentare eventuali reclami, richiedere assistenza post vendita, ecc.).

Per quanto concerne lo specifico obbligo posto in capo al professionista di indicare al consumatore i propri recapiti, la Corte di giustizia ha chiarito che, nella normativa nazionale di uno Stato membro, non può essere imposto al professionista di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, il proprio numero di telefono, e ciò per la semplice ragione che la disciplina europea non ha voluto obbligare il professionista all’attivazione di una linea telefonica, di un fax o di un indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo.
Da ciò se ne fa conseguire che il suddetto obbligo informativo può dirsi adempiuto anche se il professionista fornisca mezzi di comunicazione diversi da quelli qui elencati.

Per ciò che concerne lo specifico obbligo del professionista di informare il consumatore in ordine al costo di restituzione dei beni che, per loro natura, non possono normalmente essere restituiti a mezzo posta, appare utile richiamare quanto si legge nella seconda parte del considerando 36 della dir. 2011/83/UE, ove è detto che tale obbligo potrà considerarsi ottemperato se il professionista specifica un vettore (come il vettore a cui egli stesso ha commissionato la consegna del bene) e un importo relativo al costo per la restituzione dei beni.
Se non dovesse essere possibile calcolare in anticipo il costo della restituzione dei beni, sarà sufficiente una dichiarazione in cui si precisa che tale costo può essere addebitato al consumatore e che la sua entità può essere elevata, accompagnata da una stima ragionevole del costo massimo, la quale potrebbe essere basata sul costo della consegna al consumatore.

In relazione, poi, alle informazioni concernenti il pagamento, dal considerando 33 della dir. 2011/83/UE si desume che il professionista dovrebbe essere tenuto ad informare il consumatore in anticipo di qualsiasi accordo che preveda il pagamento di un acconto da parte dello stesso, incluso un accordo in cui un importo viene trattenuto mediante la carta di credito o di debito del consumatore.
Al fine di agevolare l’eventuale esercizio del diritto di recesso e rendere più intellegibile la comunicazione delle informazioni al consumatore si prevede che le informazioni di cui alle lettere h), i) ed l) di questa norma possano essere fornite anche mediante “ istruzioni” tipo, ossia tramite un’ apposita modulistica, che la dir. 2011/83/UE ed il Codice del consumo si preoccupano di riportare in allegato (Allegato I, parte A), in modo tale che il professionista non possa essere considerato inadempiente ai corrispondenti obblighi informativi allorchè presenti tali “istruzioni” debitamente compilate.

Il comma 5 sancisce la c.d. contrattualizzazione delle informazioni preliminari, disponendo appunto che “Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti”.
Il recepimento con valore di clausole contrattuali dei contenuti informativi comporta che gli stessi devono intendersi sottratti allo jus variandi del professionista dal momento in cui il consumatore esprime il consenso negoziale; inoltre, in caso di inadempimento agli stessi potranno invocarsi gli ordinari rimedi che conseguono all’inadempimento, quali risoluzione del contratto, l’eccezione di inadempimento, ecc.
In difetto di preventivo consenso da parte del consumatore, ogni variazione deve ritenersi priva di effetto e non vincolante per il medesimo consumatore.
Tale scelta normativa, sicuramente apprezzabile ai fini della tutela del consumatore, non sembra per la verità convincente per taluni specifici contenuti informativi, per i quali non vi sarebbe ragione di rimetterli alla concorde determinazione delle parti, in quanto attengono più che alla fase esecutiva del contratto, alla libertà di impresa del professionista (è questo il caso, ad esempio, della indicazione dell’indirizzo geografico del professionista, così come dell’indicazione dei recapiti dallo stesso utilizzati).

Il comma 3 fa riferimento al caso dei contratti conclusi mediante asta pubblica, disponendo che le informazioni relative all’identità del professionista, al suo indirizzo geografico ed ai recapiti per contattarlo rapidamente, ovvero per esperire eventuali reclami, “possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste”.
L’attuale normativa sui diritti del consumatore non prevede una norma specifica volta ad escludere le vendite all’asta dal suo ambito di applicazione, anzi viene espressamente contemplato tale tipo di vendita al preciso fine di escludere l’applicazione alla stessa del diritto di recesso.
Nei contratti tra professionista e consumatori, infatti, è contemplata adesso espressamente la c.d. “asta pubblica” , definita all’ art. 45, c. 1, lett. o), cod. cons., come il “metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi”.
Per tale modalità d’asta, come chiarito dall’ art. 49, comma 3, il professionista è pur sempre tenuto ad assolvere agli obblighi informativi relativi ai contratti conclusi a distanza, ma le informazioni concernenti il professionista medesimo (con riguardo all’identità del professionista, il suo indirizzo geografico ed ai suoi recapiti, ovvero l’indirizzo geografico e i recapiti del soggetto a cui il consumatore può rivolgersi per indirizzare eventuali reclami) “possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste”.

I commi 8 e 9 si preoccupano di precisare che ai contenuti informativi contenuti in questa sezione vanno poi ad aggiungersi, in caso di commercio elettronico, quelli già previsti dal d.lgs. n. 70/2003 (di recepimento della dir. 2000/31/CE), fermo restando il principio secondo cui, in caso di conflitto tra disposizioni normative, prevalgono quelle inserite nel codice del consumo in attuazione della dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

Il comma 10, infine, disciplina l’onere della prova, esplicitando il principio secondo cui incombe sul professionista l’onere probatorio relativo all’assolvimento degli obblighi informativi .
Pertanto, in caso di controversia il consumatore dovrà soltanto allegare l’omessa ricezione delle informazioni prescritte, mentre sarà il professionista a dover assolvere l’ onus probandi in ordine al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi di informazione precontrattuali.

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S. G. chiede
giovedģ 12/01/2023 - Veneto
“Venni visitato da un venditore Alfa. Persona preparata, gentile,affabile,quasi un papà.
Mi propose un vantaggioso sistema anti-intrusione.
Avendo richiesto di esaminare il contratto in forma cartacea o di pdf, fui convinto ad attenderne l'invio.
Intanto installano il sistema, e credo di aver fatto una sigla su un POS per una motivazione che mi appariva innocua o ragionevole.
Continuai a richiedere con mail l'invio del contratto anche perchè si erano intestati anche l'autorizzazione ad addebiti bancari continuativi.
Ricevetti il pdf relativo solamente dopo aver interrotto l'addebito bancario.
Senza giustificazione alcuna per la mia dabbenaggine, Vi prego volermi confermare la validità legale del contratto, clausole vessatorie comprese, che allegherò se richiesto.”
Consulenza legale i 19/01/2023
Il contratto oggetto del presente quesito rientra nell’ambito di applicazione del codice del consumo, in quanto concluso, appunto, da un consumatore, ossia da persona fisica che - secondo la definizione contenuta nell’art. 3 del codice consumo - agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Inoltre, stando a quanto riferito, si tratta di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, con conseguente applicabilità delle relative norme.

Ora, nel quesito si domanda di verificare la “validità” del contratto; tuttavia, occorre tenere presente che la violazione di talune norme non inficia necessariamente la validità e/o l’efficacia dell’intero contratto, ma incide, ad esempio, solo su una parte di esso, come avviene nel caso delle clausole vessatorie (art. 36 del codice consumo: “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”), oppure può determinare conseguenze solo risarcitorie.

In ogni caso, possiamo sicuramente partire dagli obblighi di informazione, previsti a carico del professionista dall’art. 49 Codice del Consumo, in riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Tali obblighi, innanzitutto, devono essere adempiuti “prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta”.
In secondo luogo, essi hanno ad oggetto una serie di informazioni, elencate dalla norma in esame (alla cui lettura rimandiamo per comodità), informazioni che devono essere fornite “in maniera chiara e comprensibile”.
L’ultimo comma della norma stabilisce che l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione grava sul professionista.
Quanto alla forma, il successivo art. 50 del codice consumo, sempre con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, obbliga il professionista a fornire al consumatore “le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile”.
Inoltre il professionista è tenuto a fornire al consumatore “una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole”.

In relazione ai profili fin qui evidenziati il comportamento del professionista, come riferito nel quesito, non sembrerebbe essere stato corretto; tuttavia, sarebbe opportuno chiarire meglio la “dinamica” che ha portato alla conclusione del contratto, fino all’invio del PDF, dal momento che la documentazione esaminata risulta sottoscritta nelle sue varie parti dal cliente.
La lettura del contratto, d'altra parte, ad avviso di chi scrive non ha evidenziato clausole illegittime o particolari problematiche. Peraltro, risulta presente l’informativa sul diritto di recesso, la cui mancanza avrebbe comportato lo “slittamento” in avanti del termine per recedere, ai sensi dell’art. 53 del codice consumo.
È presente anche l’approvazione specifica di talune clausole, specificamente indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Da notare, infine, che l’art. 17 del contratto consente al cliente di recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante invio all’altra parte di apposita comunicazione scritta, fermo restando l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento maturato sino alla data in cui il recesso diventi efficace.