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Articolo 61 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Consegna

Dispositivo dell'art. 61 Codice del consumo

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

  1. a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
  2. b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
  3. c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

Spiegazione dell'art. 61 Codice del consumo

Il primo comma della norma in esame prevede innanzitutto l’obbligo del professionista di consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato ed al più tardi entro il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, fatta salva sempre la presenza di una diversa pattuizione tra le parti.
Il professionista adempie correttamente all’obbligazione di consegna mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni da parte del consumatore.

Qualora le parti non abbiano previsto un termine essenziale ed il professionista rimanga inadempiente all’obbligazione di consegnare la merce entro il termine originariamente previsto (sia quello pattuito liberamente dalle parti che quello fissato ex lege in trenta giorni dalla conclusione del contratto), il consumatore invita il professionista ad effettuare la consegna entro un termine supplementare adeguato alle circostanze, avvertendolo che, decorso inutilmente anche questo secondo termine, il consumatore potrà intendersi legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Pertanto, il consumatore non acquista immediatamente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione di consegna, dovendo a tal fine prima adempiere all’onere di concedere al professionista un termine supplementare appropriato alle circostanze.

Il comma 4 individua dei casi in cui sul consumatore non grava l’onere di concedere al professionista il termine supplementare; in tali specifici casi il consumatore, se non riceve in consegna il bene entro il termine originariamente previsto ex lege o pattuito, è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni (non viene esplicitato se la risoluzione de qua operi di diritto o su ulteriore impulso del consumatore).

Il settimo ed ultimo comma della norma fa in ogni caso salva la possibilità di far valere i diritti di cui al Capo XIV, titolo II, Libro IV c.c. (relativo alla risoluzione del contratto). Ciò comporta, a titolo esemplificativo, che la diffida ad adempiere può determinare la risoluzione di diritto del contratto qualora il termine supplementare assegnato dal consumatore ai sensi del comma 3 della norma in esame sia conforme a quello previsto dal comma 2 dell’art. 1454 del c.c. e la comunicazione dello stesso consumatore possieda i contenuti minimi di carattere sostanziale e formale richiesti dal predetto articolo.
E’ stato osservato che, a differenza di quanto previsto per la diffida ad adempiere di diritto comune, non è in questo caso necessario valutare in concreto la gravità dell’inadempimento ovvero del ritardo nell’inadempimento secondo il disposto dell’art. 1455 del c.c., dovendosi tale presupposto considerare sussistente in forza di una presunzione legale assoluta.

Nel caso di clausola risolutiva espressa convenuta in sede di conclusione del contratto tra le parti, occorre che il consumatore, su cui grava sempre l’onere di assegnare un termine supplementare a quello originariamente determinato, assolva a tale adempimento prima di potersi avvalere della suddetta clausola con effetto retroattivo.
Considerato, però, che l’assolvimento di tale onere legittima il consumatore alla risoluzione, si potrebbe ritenere consentita, con efficacia risolutoria differita nel tempo, una comunicazione per mezzo della quale lo stesso consumatore dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa alla scadenza del termine supplementare contestualmente assegnato in favore del professionista secondo il comma 3 della presente norma.
Infatti, il consumatore matura il suo diritto a far valere la risoluzione solo nel momento in cui matura il termine supplementare.

Diversa è la situazione nelle ipotesi previste dal comma 4 (termine essenziale o rifiuto ad adempiere da parte del professionista), nel qual caso la risoluzione si ritiene ipso iure, risultando la gravità già insita nell’aver convenuto un termine essenziale o nell’inadempimento anticipato espresso dal professionista.

Il richiamo contenuto nel comma 7 alle disposizioni del codice civile, inoltre, vale a far salva l’applicazione delle ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità, qualora ricorrano i rispettivi casi.
Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia dovuta ad inadempimento del professionista, questi sarà tenuto a rimborsare al consumatore senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto; per la tutela risarcitoria, invece, occorre fare riferimento all’ultimo inciso del comma 3 della norma in esame.

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Consulenze legali
relative all'articolo 61 Codice del consumo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Gianluca G. chiede
venerdì 25/06/2021 - Emilia-Romagna
“Buongiorno
il 22/02/21 ho sottoscritto un contratto per fornitura e installazione di un impianto FV, valore circa 15.000€ più IVA. Il contratto prevede un acconto del 40%, versato con bonifico il giorno successivo. Nel contratto non è prevista una data di consegna vincolante. Il fornitore, su mia richiesta, qualche giorno prima della sottoscrizione, mi confermava che la consegna sarebbe stata in 20/30 gg salvo "ritardi del produttore". Dopo la sottoscrizione del contratto mi informa che un componente, la batteria, avrebbe ritardato, io rispondo che purchè l'impianto fosse messo in servizio entro maggio, andava bene comunque. Successivamente, sempre via mail, il fornitore mi informa che anche con la batteria non ci sarebbero stati problemi e tutto sarebbe arrivato a metà aprile. A metà aprile ricevo telefonata del produttore (l'accordo era con il mio fornitore che il produttore avrebbe consegnato a me il materiale direttamente) che mi chiama per consegnare una parte di materiale, ma senza batteria. Io chiedo che la consegna venga posticipata ai primi di maggio, perchè,così dice il produttore,era più probabile che in quei giorni sarebbe arrivata anche la batteria. Da allora del materiale non si sa più nulla. Pare che il produttore lo abbia venduto ad altri e ora sia irreperibile (confermato via mail anche dal mio fornitore). Scrivo al fornitore il 8/5 che conferma consegna circa metà maggio, sollecito il 17/5 e il fornitore dice che il materiale è prossimo alla consegna, scrivo il 25/5 e il fornitore dice che il materiale è in dirittura d'arrivo...sollecito il 7/6, il fornitore dice che arriverà a metà giugno...sollecito il 17/6 con richiesta di chiudere la cosa entro giugno o di rescindere il contratto o di propormi un alternativa equivalente facilmente reperibile...il fornitore risponde che il materiale arriverà il 23/6. Non avendo avuto novità, ieri 24/6 invio una PEC con sollecito formale e richiesta di consegnare e montare l'impianto entro 15gg pena la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto. Chiedo una consulenza per capire se ho il diritto ad imporre al fornitore la risoluzione del contratto attraverso una richiesta del mio legale. Grazie per la consulenza.”
Consulenza legale i 29/06/2021
Le parti contraenti nella presente vicenda sono il professionista venditore ed il consumatore acquirente.
E’ pertanto applicabile la normativa del codice del consumo.
L’art. 61 di quest’ultimo prevede che “il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.”
La medesima norma stabilisce altresì che se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro i trenta giorni dalla conclusione “il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.“
Chiaramente, in caso di risoluzione il professionista deve rimborsare tutte le somme versate dal consumatore in esecuzione del contratto.

Ciò premesso in merito alla normativa applicabile, nel contratto sottoscritto (assai scarno, senza nemmeno un riferimento al codice del consumo) non è in effetti indicata una data di consegna del bene né un termine essenziale.
E’ però indicata la data di conclusione del contratto (22.02.2021).
Il termine di trenta giorni è quindi ampiamente decorso, ma anche gli ulteriori termini indicati proprio dal venditore.
Nella comunicazione inviata a quest’ultimo tramite pec del 24 giugno si intima la consegna entro 15 giorni.
Volendo ritenere questo come ultimo termine supplementare, una volta decorso si potrà intimare la risoluzione del contratto, come del resto già menzionata nella predetta pec.

La risposta al quesito deve intendersi dunque assolutamente affermativa considerato il lasso di tempo di trascorso, tenuto conto della data di conclusione del contratto e della successiva corrispondenza intercorsa.
Con la risoluzione contrattuale, si potrà inoltre chiedere l’integrale restituzione dell’acconto versato.
Quanto al risarcimento dei danni, occorre invece fornire relativa prova quindi non è automatico come la predetta restituzione delle somme versate.

R. D. T. chiede
giovedì 27/05/2021 - Veneto
“Salve,

Vi espongo la mia situazione:
Per motivi di necessità ho acquistato un'auto nuova da Suzuki e mi è stata proposta un'auto di una serie limitata di sette esemplari creati in Italia in occasione della vincita del motomondiale 2020 da parte di Joan Mir del team Suzuki Ecstar. Ho bloccato il prezzo online con una caparra di 500€.

Il 18 Marzo 2021 in un appuntamento con il concessionario (omissis) di Verona che fa parte della rete ufficiale di Suzuki mi è stata fatta la proposta di vendita e mi è stata dato un lasso di tempo indicativo di due settimane per l'arrivo dell'auto. (comunque non riportato sulla proposta di vendita vista l'incertezza da parte del concessionario riguardo a quando sarebbe arrivata effettivamente a loro l'auto).

Ci sono stati forti ritardi nell'arrivo dell'auto (che ad oggi non è ancora arrivata al concessionario) e come motivazione mi è stato detto che l'auto era pronta salvo per un pezzo che era in attesa di essere firmato personalmente da Joan Mir (il pilota per il team Suzuki Ecstar) per poter essere completato e montato sull'auto.
Nel momento in cui mi è stato comunicato ciò dal concessionario, la mia auto attuale si è rotta e questo è stato comunicato al concessionario per mettere un po' di fretta all'arrivo dell'auto.

Dopo aver scritto un'email al concessionario lamentando il ritardo e ricordando la mia necessità dell'auto, mi è stata inoltrata la risposta di Suzuki Italia che indicava come termine dell'allestimento dell'auto il 19 Maggio mentre come tempistica per la spedizione indicava un periodo di 5 giorni lavorativi.

Oggi ho ricevuto una chiamata dal Coordinatore Area Manager Auto di Suzuki dove mi è stato detto che l'auto sarebbe stata completata oggi e che si trattava di una questione di giorni per l'arrivo.
Mi è stata offerta un'auto sostitutiva dopo una mia richiesta soltanto in questa chiamata e dopo aver richiesto uno sconto sul prezzo finale dell'auto mi è stato detto che avrebbero considerato la possibilità di uno sconto ma non era una certezza.
Volevo sapere se secondo il vostro parere c'è modo di muoversi contro Suzuki Italia in quanto mi sono stati creati forti disagi.”
Consulenza legale i 31/05/2021
Basandoci esclusivamente su quanto riportato nel quesito, possiamo affermare quanto segue.

Leggiamo nel quesito che nel contratto di vendita non viene riportata una data per la consegna dell’auto, in quanto sarebbe soltanto stato specificato in via puramente indicativa il periodo di due settimane.
Questa mancanza non permette di individuare il termine da cui far decorrere l’inadempimento.
Trattandosi di un compravendita tra professionista e consumatore, occorre allora fare riferimento a quanto previsto dall’art. 61 del codice del consumo.
In base a tale norma “salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
La norma in questione prevede altresì che se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di trenta giorni, “il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze”; se questo non viene rispettato, “ il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.”

Ciò posto, nella presente vicenda, risulta che sono stati da Lei inviati soltanto dei solleciti per la consegna, oltre alla richiesta di una riduzione del prezzo per i disagi recati.
Non è stato dunque fissato alcun termine definitivo per la consegna del bene.

Suggeriamo quindi procedere nel modo seguente.

Invii una ulteriore diffida formale (possibilmente a mezzo pec) in cui, ai sensi del predetto art. 61 del codice del consumo, concede un ulteriore termine di giorni sette per la consegna (visto il lungo tempo trascorso, riteniamo possa essere sufficiente), decorso il quale il contratto dovrà intendersi risolto, con restituzione del doppio della caparra versata, oltre il risarcimento dei danni (che comunque vanno provati).

La richiesta di sconto sul prezzo della vettura non è una facoltà espressamente prevista nel predetto art. 61 del codice del consumo, ma potrebbe comunque essere una proposta alternativa laddove si voglia tentare una trattativa ed acquistare l’auto ordinata nonostante il notevole tempo trascorso.

A. L. M. chiede
mercoledì 08/02/2023 - Toscana
“Acquisto auto 4 febbraio 2022 oggi (7 febbraio 2023) il concessionario mi invia le foto tramite whatsapp che la macchina è in concessionaria. Io non voglio più ritirare la macchina, perché è trascorso più di un anno. Posso non ritirarla senza incorrere in pagamento di penali? Come devo muovermi? Io telefonicamente avevo riferito al venditore che se non fosse arrivata entro il 1 ottobre 2022, dopo diversi rinvii, non l'avrei più ritirata.
Allego ordine di acquisto.”
Consulenza legale i 27/03/2023
Dalla lettura delle condizioni generali di vendita è emerso quanto segue:
  1. il contratto di compravendita dell’auto è stato effettivamente concluso in data 04/02/2022;
  2. l’art. 6.1 delle condizioni generali di vendita stabilisce che “il termine di consegna è quello indicato dal venditore nell’ordine di acquisto e nel caso in cui tale termine non fosse stato indicato quello di 365 giorni dall’accettazione dell’ordine da parte del venditore” (che risulta anch’essa in data 04/02/2022);
  3. ai sensi dell’art. 3.2 delle medesime condizioni generali di vendita, “l’acquirente ha facoltà di recedere dal contratto nel caso che il ritardo nella consegna del veicolo sia superiore a 60 giorni dal termine di consegna previsto dal contratto, inviando comunicazione scritta del recesso al Venditore entro il termine di 7 giorni successivi al 60° giorno di ritardo. La comunicazione di recesso deve essere spedita con lettera raccomandata a/r a [...] oppure tramite PEC [...]. È consentita la comunicazione di recesso con telegramma Fax o altro mezzo scritto nel predetto termine di 7 giorni, purché confermata con raccomandata a/r nelle 48ore successive. La data di spedizione è quella di consegna all’ufficio postale accettante e deve risultare dal timbro apposto dal medesimo. Il recesso del cliente una volta esercitato nel rispetto dei termini e delle condizioni che precedono, comporta la risoluzione del contratto per entrambi le parti. Il venditore è obbligato a restituire all’acquirente nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di recesso, tutte le somme versate, inclusa la caparra confirmatoria”.
Pertanto, non vi sarebbero i presupposti per l’esercizio di tale particolare ipotesi di recesso, espressamente prevista nel contratto.


Poiché siamo di fronte a un contratto tra consumatore e professionista, corre l’obbligo di esaminare anche il disposto dell’art. 61 del codice consumo. Tale norma impone al professionista di “consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto”, facendo però espressamente salva l’eventuale “diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita”.

Sarebbe teoricamente prospettabile una ordinaria azione di risoluzione del contratto per inadempimento, in cui però l’acquirente avrebbe l’onere di provare la “non scarsa importanza” dell’inadempimento medesimo, ex art. 1455 del c.c.; il che potrebbe non essere agevole, soprattutto considerando il fatto che l’ampio termine annuale previsto in contratto è stato superato solo di pochi giorni.

Va anche rilevato che, sempre ai sensi del cit. art. 6.1 delle condizioni generali di contratto, “entro 8 (otto) giorni dall’avviso del venditore, dato in qualsiasi forma, che l’autoveicolo (identificato con il numero di telaio) è disponibile presso il venditore, l’acquirente deve provvedere al ritiro previa effettuazione del pagamento del prezzo. Decorsi otto giorni, il mancato ritiro del veicolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell’acquirente e la somma versata di cui al precedente articolo 2 resterà acquisita dal venditore a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento al maggior danno”.


Alla luce di quanto sopra evidenziato, si consiglia di prendere contatto con un legale al fine di concordare i passi da compiere (ivi compresa la ricerca di un eventuale accordo transattivo con il venditore).