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Articolo 48 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Dispositivo dell'art. 48 Codice del consumo

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

  1. a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
  2. b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
  3. c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
  4. d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  5. e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili(1);
  6. f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
  7. g) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica(1);
  8. h) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili(1).

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 48 Codice del consumo

La norma in esame impone il rispetto di precisi obblighi informativi precontrattuali anche a carico dei professionisti che propongono ai consumatori la conclusione di contratti non qualificabili né come contratti a distanza né come contratti negoziati fuori dei locali commerciali, corredandoli di un adeguato apparato sanzionatorio pubblicistico.
Viene sostanzialmente prevista un’informativa precontrattuale generale c.d. “a statuto debole”, contrapposta a quella “a statuto forte” riferita ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dei locali commerciali.

Il professionista è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi in modo chiaro e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dalla corrispondente offerta.
Da ciò se ne fa conseguire che il termine ultimo entro cui adempiere a tale obbligo informativo deve individuarsi nella data in cui il consumatore emette la dichiarazione di volontà (proposta o accettazione) in forza della quale il contratto verrà a perfezionarsi.

Il fatto che la norma non richieda al professionista di adempiere agli obblighi informativi “in tempo utile”, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, si ritiene che possa in qualche modo pregiudicare la funzione dei medesimi obblighi informativi, ovvero la possibilità di ponderare l’operazione giuridico economica che il consumatore si accinge a porre in essere.
Inoltre, deve osservarsi che tale esigenza richiede di essere maggiormente soddisfatta nei contratti diversi da quelli conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, per i quali il consumatore non ha la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale con l’esercizio del diritto di recesso, non essendo previsto per tale tipologia di contratti.

Le informazioni precontrattuali da mettere a disposizione del consumatore, quali risultanti dall’elenco contenuto al primo comma di questa norma, possono essere omesse nel caso in cui le stesse risultino già “apparenti dal contesto”.
Si ritiene che tale eccezione debba essere intesa in modo rigoroso e restrittivo e che, pertanto, debbano considerarsi “apparenti” soltanto quelle informazioni che il consumatore può ricavare, con uno sforzo di diligenza minimo, dal contesto e dalle circostanze in cui si trova ad emettere la propria dichiarazione negoziale.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione della norma in esame i contratti che si prestano ad essere qualificati come “transazioni quotidiane”, a condizione che gli stessi vengano immediatamente ed integralmente eseguiti dal momento stesso in cui vengono stipulati (è dubbio se per l’individuazione concreta di questa fattispecie contrattuale possa farsi riferimento all’ importo del corrispettivo pecuniario previsto per l’alienazione del bene o la prestazione del servizio).
La ratio dell’esclusione, comunque, si riconnette alla immediata ed integrale esecuzione delle prestazioni nel momento stesso in cui viene stipulato il contratto, unitamente alla esiguità delle stesse ed alla abitualità dell’operazione posta in essere per soddisfare esigenze di vita quotidiana.

Non viene fornita alcuna espressa indicazione circa le modalità con cui devono essere assolti gli obblighi informativi, fatta salva la precisazione che le informazioni precontrattuali devono essere rese in modo chiaro e comprensibile.
A differenza di quanto previsto per i contratti a distanza e per quelli negoziati fuori dei locali commerciali, non è indispensabile che il professionista consegni o metta comunque a disposizione del consumatore un supporto cartaceo o un diverso supporto durevole contenente le informazioni dovute.
Le informazioni possono anche essere fornite oralmente e rese alla generalità dei possibili contraenti; non occorre, infatti, che il professionista effettui volta per volta una comunicazione ad hoc nei confronti di ogni singolo consumatore con il quale instaura un contratto potenzialmente suscettibile di condurre alla conclusione di un contratto, potendo lo stesso limitarsi ad una comunicazione rivolta genericamente ed indistintamente a tutti i consumatori che entrano con lui in contatto.
Altra modalità per rendere le informazioni precontrattuali è quella di inserire le stesse nelle condizioni generali di contratto, da rendere conoscibili ai contraenti ai sensi ex art. 1341, comma 1 c.c.

Per quanto concerne i requisiti di chiarezza e comprensibilità delle informazioni precontrattuali, richieste dagli artt. 48 e 49 cod. cons., in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 35 del codice consumo per la redazione delle clausole contrattuali nei contratti conclusi con il consumatore, va detto che tali requisiti attengono al tipo di linguaggio impiegato dal professionista, e più precisamente alla terminologia ed allo stile utilizzati nella formulazione delle proposizioni attraverso le quali le informazioni vengono comunicate.
Sulla comprensibilità del testo non può esercitare alcuna influenza la circostanza che le informazioni vengano sempre fornite anche in lingua italiana quando comunicate o indirizzate a consumatori residenti in Italia, per come può desumersi dal comma 7 dell’art. 49 del codice consumo.
Inoltre, dal concetto di “comprensibilità” va tenuto distinto quello di “leggibilità”, in quanto mentre la prima riguarda l’attitudine dell’informazione ad essere correttamente intesa e percepita dal consumatore “medio”, la seconda attiene alle
modalità con cui l’informazione è resa su supporto cartaceo o di altra natura.

Ultimo aspetto da prendere in esame è quello dell’onere della prova.
A differenza di ciò che prevede l’art. 49 del codice consumo in tema di obblighi di informazione precontrattuale nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, per i contratti che qui vengono presi in considerazione la norma in commento non pone a carico del professionista alcun onere probatorio sull’assolvimento degli obblighi medesimi.
Si ritiene, inoltre, che a tale assenza di previsione espressa non possa porsi rimedio in via interpretativa, facendo applicazione analogica di quanto invece previsto all’ art. 49, comma 1, cod. cons.

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