Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24407 del 2 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione costituisce atto pubblico con piena prova, ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante che mediino percezioni sensoriali occasionali e personali.

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