(massima n. 1)
Nei giudizi risarcitori promossi nei confronti del Ministero della Salute per danni derivanti da trasfusioni di sangue infetto, i verbali redatti dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 210/1992 non hanno valore confessorio. Essi fanno prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., soltanto dei fatti attestati avvenuti in presenza della commissione o da essa compiuti; le diagnosi e le manifestazioni di scienza o opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice.