Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21125 del 29 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le dichiarazioni rilasciate dalle parti in un atto pubblico non godono di fede privilegiata riguardo alla descrizione dello stato dell'immobile. Pertanto, indicazioni contenute in un atto pubblico riguardanti la regolaritą edilizia di un immobile non possono vincolare successivamente il proprietario, se al momento dell'aggiudicazione l'immobile presentava gią delle difformitą. 

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