(massima n. 1)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La validità della notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica, essendo sufficiente l'attestazione dell'agente postale che gode dell'efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c.