Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato(1).
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato(1).
Dispositivo
Relazioni
Massime
Notizie
Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Dispositivo
Relazioni
Massime
Notizie
ConsulenzaCass. civ. n. 4715/2026
La violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. può essere accolta solo in presenza di un errore di sussunzione del giudice di merito, ovvero quando esso qualifichi come sufficienti o insufficienti indizi non conformi ai criteri di gravità, precisione e concordanza; critiche generiche all'accertamento di merito non sono ammissibili.Cass. civ. n. 23708/2025
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza che si basa su un ragionamento presuntivo è inammissibile se il motivo di ricorso non denuncia come violazione di legge la fallacia della massima di esperienza utilizzata dal giudice di merito (artt. 2727 e 2729 cod. civ.), ma si limita a contestare il giudizio motivazionale.Cass. civ. n. 23172/2025
Il divieto di doppie presunzioni non è riconducibile agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ben potendo un fatto noto accertato in base a presunzioni configurare la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva per l'accertamento del fatto ignoto.Cass. civ. n. 22486/2025
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2727-2729 cod. civ. non può essere ipotizzata in astratto. La Corte d'Appello deve valutare se la parte ha provato il nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento della controparte, nonché se quest'ultima ha dimostrato l'esatto adempimento o la causa non imputabile del proprio inadempimento.Cass. civ. n. 22297/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce il carico della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata. La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile soltanto se il giudice di merito, qualificati gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritiene inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure li reputa sufficienti pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti.Cass. civ. n. 19993/2025
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).Cass. civ. n. 18097/2025
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.Cass. civ. n. 16882/2025
La denuncia di violazione dell'art. 2727 cod. civ. in sede di cassazione può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, oppure fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza. Non è invece ammissibile quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella adottata dal giudice di merito.Cass. civ. n. 11232/2025
È inammissibile per difetto di interesse la censura relativa all'applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. contro la decisione della corte territoriale che si fondi su più ragioni autonome e distinte, laddove una di esse non sia stata impugnata.Cass. civ. n. 8677/2025
In merito agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito esaminare l'opportunità del ricorso alle presunzioni, individuare i fatti su cui basare il processo logico e valutarne la conformità ai requisiti di legge. Tale apprezzamento di fatto, se adeguatamente motivato, non è soggetto al sindacato di legittimità.Cass. civ. n. 8115/2025
In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto regolare la contabilità e la fatturazione del contribuente, che, per un anno, aveva totalmente omesso di contabilizzare e fatturare i compensi percepiti, accreditati su un conto corrente nello Stato di San Marino).Cass. civ. n. 1467/2025
La presunzione giuridicamente valida, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non richiede un legame di assoluta necessità causale tra il fatto noto e quello ignoto, ma è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile in modo probabilistico dal fatto noto, secondo un criterio di normalità e regole d'esperienza. Tuttavia, la costruzione di una presunzione basata su dati ipotetici o sull'assunto del tasso alcolemico sopra la soglia di legge, senza gravità, precisione e concordanza degli elementi, risulta censurabile come vizio sussuntivo. In tal caso, la Corte di legittimità può sindacare l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. quando i fatti concreti non rispondano effettivamente ai requisiti richiesti dalla norma.Cass. civ. n. 22520/2024
La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile in sede di legittimità solo in caso di vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice qualifica come gravi, precisi e concordanti indizi che ritiene inidonei a fornire prova presuntiva o viceversa. La Corte di merito, valutando profili di gravità della condotta e apprezzamenti di fatto, ha la discrezionalità di ritenere provata la giusta causa di licenziamento sulla base di presunzioni, seppur semplici.Cass. civ. n. 21068/2024
In sede di legittimità, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo in caso di vizio di sussunzione, allorché il giudice di merito, qualificando come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva o, viceversa, considerando insufficienti gli indizi, li reputi però sufficienti a dimostrare il fatto controverso.Cass. civ. n. 19856/2024
L'utilizzo della prova per presunzioni è legittimo quando il giudice di merito applica un procedimento logico che comprende una valutazione analitica degli elementi indiziari rilevanti e una successiva valutazione complessiva che confermi la loro concordanza, gravità e precisione. Le presunzioni devono essere basate su fatti noti che conducano probabilisticamente al fatto ignoto con un grado significativo di certezza.Cass. civ. n. 17390/2024
Nel risalire dal fatto noto al fatto ignoto attraverso un ragionamento inferenziale presuntivo, il giudice incontra il solo limite del principio di probabilità. Non è necessario che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile secondo un criterio assoluto ed esclusivo; è sufficiente che l'inferenza sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti secondo regole d'esperienza basate sull'id quod plerumque accidit.Cass. civ. n. 17366/2024
Il controllo sulla corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ., iguardanti le modalità d'utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie da parte del giudice tributario nei procedimenti contenziosi amministrativi tributari spetta alla Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica; tuttavia compete al giudice tributario valutare la ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi probatori quale fonte presuntiva nelle controversie relative all'accertamento fiscale.Cass. civ. n. 17265/2024
In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit.Cass. civ. n. 16963/2024
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono rimesse alla prudenza del giudice, al quale spetta discrezionalmente di valutare i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi previsti dagli artt. 2727-2729 c.c.; la concretizzazione di tali parametri costituisce oggetto di un giudizio di fatto affidato al giudice del merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata del proprio ragionamento decisorio.Cass. civ. n. 14788/2024
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.Cass. civ. n. 8169/2024
In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.Cass. civ. n. 6981/2024
In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito qualifichi erroneamente gli indizi raccolti o ne faccia un uso improprio nel suo ragionamento probatorio; tuttavia, tale critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nella sentenza impugnata e non sulla mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.Cass. civ. n. 6889/2024
La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; pertanto, una censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali.Cass. civ. n. 6800/2024
In tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.Cass. civ. n. 4845/2024
In tema di presunzioni, qualora il giudice sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art 2729 cod. civ sia stata applicata correttamente anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete ascrivibili alla fattispecie astratta.Cass. civ. n. 4013/2024
Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, comprese le presunzioni. Tuttavia, nel caso della querela per abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, il querelante ha l'onere di provare sia che la firma è stata posta su un foglio non ancora riempito, sia che il riempimento è avvenuto "absque pactis".Cass. civ. n. 3180/2024
La censura alla corretta applicazione dell'art. 2727 cod. civ., relativa alle presunzioni, deve riguardare la violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza delle singole inferenze presuntive utilizzate dal giudice per fondare la prova logica del fatto ignoto.Cass. civ. n. 33769/2023
In materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell'art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se, per un verso, è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, per altro verso, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi.Cass. civ. n. 29936/2023
In tema di prova presuntiva, dal fatto noto costituito dall'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo all'interno di uno stesso gruppo societario, non è possibile desumere, come conseguenza logica, secondo un principio di normalità causale, il fatto ignorato rappresentato dall'uso distorto di strumenti negoziali al fine di conseguire ingiustificati vantaggi fiscali.Cass. civ. n. 11263/2023
In sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2727 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. In ogni caso non è ravvisabile la violazione dell'art. 2727 c.c. se le doglianze sollevate tendono, in realtà, ad una rivalutazione del merito, censurando l'accertamento in fatto operato sulla base delle risultanze istruttorie.Cass. civ. n. 20421/2022
In tema di prova civile, ai fini della verifica delle presunzioni, gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui.Cass. civ. n. 22366/2021
Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.Cass. civ. n. 21403/2021
In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.Cass. civ. n. 20553/2021
La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/05/2015).Cass. civ. n. 7041/2021
In tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione specifica del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2018).Cass. civ. n. 2557/2008
In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ex art. 67, secondo comma, legge fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens"; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività. (Nella specie, i fatti noti da cui il giudice di merito - in un caso di rimesse in conto corrente - aveva desunto presuntivamente la conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza della società fallita, erano rappresentati dalla revoca dell'affidamento, seguita da iniziativa monitoria promossa dalla banca ed emissione di altro decreto ingiuntivo con iscrizione ipotecaria, a favore di diverso creditore, nonostante un pagamento parziale del debito, tutti elementi di criticità del singolo rapporto, in concreto collegamento con altri segni esteriori del dissesto, tra cui pubblicazione di protesti ed ingiunzioni). (Rigetta, App. Venezia, 22 Gennaio 2004).Cass. civ. n. 10208/2007
In tema di prova della "scientia decoctionis" nella revocatoria fallimentare, non viola il divieto di "praesumptio de praesumpto" il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto. (Rigetta, App. Milano, 22 Novembre 2002).Cass. civ. n. 26081/2005
Ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.Cass. civ. n. 903/2005
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate, quali l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone non facoltose, ma a lui vicine sul piano personale e professionale; l'alienazione a membri di una famiglia amica per un prezzo non legato ad indici di mercato; l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto; l'avere mantenuto il possesso dei beni alienati).Cass. civ. n. 6899/2004
Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Nel caso di specie, relativo ad un'infermiera professionale che prestava servizio presso un centro di salute mentale e assumeva di aver contratto in conseguenza del proprio lavoro una epatite B e C, la domanda era stata rigettata non essendo in grado la ricorrente di indicare un preciso episodio al quale ricondurre il contagio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato elementi presuntivi quali la maggior esposizione al rischio di un infermiere, ancor più accentuato ove il servizio venga prestato in favore di pazienti con problemi psichiatrici, ed il fatto che, in tale tipo di infezioni, sia difficilissimo in genere stabilire con certezza il momento esatto di penetrazione di un agente virulento).Cass. civ. n. 2699/2004
In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento. Quando invece la mancata espressa contestazione della circostanza si fonda sull'assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso, l'attore non è esonerato dall'onere di provare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato.Cass. civ. n. 2431/2004
Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto; l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione.
Dispositivo
Relazioni
Massime
Notizie
Consulenza
Dispositivo
Relazioni
Massime
Notizie
Consulenza
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!