Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12834 del 19 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La fede privilegiata riconosciuta dal legislatore all'atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti e pertanto non č necessario impugnare con querela di falso un verbale redatto da un pubblico ufficiale per contestare la fondatezza dell'ivi affermata apertura al pubblico di un circolo privato — elemento essenziale per la configurabilitā dell'illecito amministrativo, previsto dall'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dall'ars. 53, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, secondo il quale per la somministrazione di alimenti o bevande al pubblico č necessaria l'autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 3 legge 25 ottobre 1991, n. 287 — se manca il suffragio di fatti specifici (quali ad esempio l'identificazione di utenti non iscritti al circolo), rispetto ai quali la suddetta affermazione costituisca un mero giudizio sintetico e conclusivo.

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