Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10219 del 20 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validitą e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti (nella specie dichiarazione relativa al pagamento del prezzo di una compravendita, come avvenuto non nella contestualitą della formazione dell'atto,
ma in un momento anteriore). Dette dichiarazioni possono pertanto essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso.

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