(massima n. 1)
I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civ., della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti e dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti. Tuttavia, tale efficacia probatoria non si estende alla veridicitą delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, né ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale.