Cassazione civile Sez. II sentenza n. 571 del 19 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

È necessaria la proposizione della querela di falso, avverso un atto pubblico rogato da un pubblico ufficiale, se questi attesti fatti difformi dal vero, ancorché rispecchianti le dichiarazioni resegli dalle parti, come nel caso che in base ad esse risulti il contestuale rilascio di cambiali, in realtà non avvenuto.

(massima n. 2)

Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile — come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso — è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio di tale organo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, ma la concreta partecipazione ad esso è rimessa alla sua diligenza e pertanto non è necessario informarlo della data delle singole udienze ovvero degli atti formatisi nel procedimento, né è nulla la sentenza emessa senza comunicare al predetto ufficio il rinvio dell'udienza collegiale.

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