(massima n. 1)
La valenza di piena prova fino a querela di falso del verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., si estende ai fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e ai fatti accertati visivamente relativi alla fase statica del sinistro, ma non ai giudizi valutativi o alle circostanze verificate mediante forme di percezione sensoriale implicanti margini di apprezzamento.