Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4471 del 20 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto amministrativo può assumere rilevanza come prova legale solo se riveste la forma dell'atto pubblico e limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod.civ.), ma non anche in ordine a ulteriori accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche ivi contenute.

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