(massima n. 1)
L'atto amministrativo può assumere rilevanza come prova legale solo se riveste la forma dell'atto pubblico e limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod.civ.), ma non anche in ordine a ulteriori accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche ivi contenute.