(massima n. 1)
In tema di comunicazioni effettuate ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, l'ufficiale postale ha il compito di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; pertanto, anche in caso di mancanza delle generalitā del destinatario o di sottoscrizione illeggibile sull'avviso, quest'ultimo č assistito dall'efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., potendo eventuali contestazioni essere fatte valere solo con querela di falso.