Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 4451 del 20 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di comunicazioni effettuate ai sensi degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, l'ufficiale postale ha il compito di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; pertanto, anche in caso di mancanza delle generalitā del destinatario o di sottoscrizione illeggibile sull'avviso, quest'ultimo č assistito dall'efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., potendo eventuali contestazioni essere fatte valere solo con querela di falso.

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