(massima n. 1)
Č inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che imputi al giudice di merito l'erroneitā del riferimento alla pubblica fede che assiste la documentazione, rilasciata dall'ufficio postale, di avvenuto pagamento dei buoni postali all'esito della loro duplicazione, ove emerga che il giudice al di lā della formale attribuzione a detta documentazione dell'efficacia di prova legale sino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. - si sia, in realtā, limitato a ritenere che il contenuto di tali documenti (a prescindere dalla loro ipotetica provenienza da un pubblico ufficiale e della imputabilitā a quest'ultimo dei fatti che lo stesso abbia attestato come da lui compiuti o compiuti in sua presenza) dimostrava che i buoni postali erano stati dapprima duplicati e, quindi, riscossi presso l'ufficio postale di emissione ed abbia altresė basato la decisione sulla conferma in tal senso da parte dei testimoni escussi.