La norma tutela la
conservazione del patrimonio ereditario prevedendo, in pendenza del termine di tre mesi di cui all'art.
485 del codice civile:
- il perdurare in capo al chiamato possessore dei beni ereditari della sua qualità e della sua conseguente legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione e vigilanza di cui all'art.
460 del codice civile;
- la sua legittimazione a stare in giudizio quale convenuto in rappresentanza dell'eredità senza che ciò determini l'accettazione tacita dell'eredità stessa in deroga al generale principio sancito dall'art.
476 del codice civile.
Secondo la dottrina prevalente la norma si applicherebbe esclusivamente al chiamato possessore dei beni ereditari stante l'esplicito richiamo all'art.
485 del codice civile. È stato inoltre rilevato come nel caso di chiamati non nel possesso di beni ereditari sia possibile nominare un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art.
528 del codice civile cui compete la rappresentanza in giudizio dell'eredità ai sensi dell'art.
529 del codice civile.
Il curatore cui si riferisce il secondo comma della norma in esame si distingue dalla figura del curatore dell'eredità giacente per il limitato ambito di competenza allo stesso riservato, circoscritto alla sola rappresentanza in giudizio.