L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [1219 c.c.](1) a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496 c.c.](2).
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore [263 c.c.](3).
Note
Secondo alcuni, in tale ipotesi, si avrebbe la decadenza dal beneficio di inventario, mentre secondo altri l'assunzione della responsabilità illimitata per il pagamento dei debiti ereditari sarebbe limitata fino alla presentazione del conto. Vi è, infine, chi ritiene che si verificherebbe il venir meno della sola responsabilità cum viribus hereditatis e non anche di quella intra vires hereditatis: l'erede potrebbe cioè essere chiamato a rispondere con i propri beni seppur nei limiti del valore dell'eredità.
I creditori e i legatari che non hanno approvato il conto possono contestarlo.