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Articolo 501 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Reclami

Dispositivo dell'art. 501 Codice Civile

Compiuto lo stato di graduazione [499 c.c.], il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza(1), e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia(2). Trascorsi senza reclami(3) [778 c.p.c.] trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo [502 c.c.].

Note

(1) Devono essere avvisati sia i creditori e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di credito, sia quelli che non hanno partecipato alla procedura. La legge, infatti, consente la proposizione del reclamo ad entrambi.
(2) La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(3) Il reclamo si propone con atto di citazione che va notificato all'erede e ai creditori di cui si contesta il credito o la graduazione, avanti al giudice del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.).
L'azione mira ad ottenere la condanna dell'erede all'inclusione nello stato di graduazione, per i creditori che ne siano rimasti esclusi, o la modifica del grado di preferenza.
Se non vengono proposti reclami entro trenta giorni dalla pubblicazione o quelli proposti vengono respinti, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Ratio Legis

Mediante il reclamo si concede ai creditori e ai legatari di contestare lo stato di graduazione che li esclude o che li ammette in un grado diverso da quello ritenuto corretto, sottoponendolo al controllo giurisdizionale.

Spiegazione dell'art. 501 Codice Civile

Al fine di rendere noto ai creditori ereditari e ai legatari l'avvenuta formazione dello stato di graduazione, la norma in esame prevede una forma di pubblicità dello stesso da espletarsi, da parte del notaio, mediante avviso comunicato a mezzo raccomandata ai creditori e ai legatari di cui sia noto il domicilio o la residenza e la pubblicazione di un suo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stante l'abolizione dei fogli degli annunci legali delle province.

Detta forma di pubblicità è destinata a tutti i creditori ereditari e ai legatari compresi coloro che non hanno presentato la dichiarazione di credito nei termini di cui all'art. 498 del codice civile.
La legge, infatti, consente la proposizione del reclamo sia agli uni che agli altri.

La norma prevede quindi un termine entro il quale i suddetti soggetti possono proporre reclamo avverso lo stato di graduazione avanti al giudice del luogo in cui si è aperta la successione.
L'azione mira ad ottenere la condanna dell'erede all'inclusione nello stato di graduazione, per i creditori che ne siano rimasti esclusi, o la modifica del grado di preferenza.

Se non vengono proposti reclami entro trenta giorni dalla pubblicazione o quelli proposti vengono respinti, lo stato di graduazione diviene definitivo.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 501 Codice Civile

Cass. civ. n. 4972/2012

In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, poiché il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall'art. 501 c.c. dev'essere proposto, a norma dell'art. 778, terzo comma, c.p.c., con citazione, dando luogo così a un ordinario giudizio contenzioso, ne deriva che l'appello deve proporsi nella medesima forma.

Cass. civ. n. 2002/2002

I reclami contro lo stato di graduazione previsti dall'art. 501 c.c., correttamente instaurati davanti al pretore quale giudice competente per valore al momento della introduzione della domanda ai sensi del previgente art. 778 c.c., sono in ogni caso definiti dal tribunale secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 132 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che, appunto, devolve a tale organo la competenza in ordine ai procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia dello stesso D.L.vo, essendo da escludere che tra le «disposizioni introdotte dal medesimo decreto», applicabili dal tribunale ai sensi del citato art. 132 (e della lett. b dell'art. 135), rientri l'art. 114, che ha modificato l'art. 778 c.p.c. attribuendo, ora, «al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione» - e quindi ripartendo tra giudice di pace e tribunale - la competenza sui reclami contro lo stato di graduazione.

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