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Articolo 2380 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Amministrazione della società

Dispositivo dell'art. 2380 bis Codice Civile

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori(1).

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci [2318, 2382, 2385, 2397, 2417, 2455, 2475, 2542].

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione [2388, 2405, 2421, n. 4].

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori [2328, n. 9], ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea [2364, 2364 bis].

Note

(1) Comma così sostituito dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Ratio Legis

La norma conferisce alla struttura organizzativa della società per azioni un carattere tipicamente corporativo. Essa infatti riserva in via esclusiva agli amministratori la gestione della società e l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, disponendo la formazione del consiglio di amministrazione e l'adozione del metodo collegiale laddove vi sia una pluralità di amministratori.

Spiegazione dell'art. 2380 bis Codice Civile

ale norma è posta in apertura della sezione dedicata alla disciplina del sistema tradizionale di amministrazione e controllo.
Il sistema tradizionale conferisce alla s.p.a. una struttura tipicamente corporativa, basata sulla netta contrapposizione tra organo assembleare, cui sono assegnate le decisioni in merito alla nomina degli amministratori ed alle modifiche dello statuto, ed organo amministrativo, cui spettano esclusivamente le funzioni gestorie.

In virtù di tale sistema, dunque, le competenze gestorie sono intestate unicamente agli amministratori.
Differentemente da quanto previsto prima della riforma del diritto societario, dunque, lo statuto non può assegnare all’assemblea determinate decisioni di gestione, per quanto rilevanti, potendo esclusivamente riservare in capo ai soci il potere di autorizzare il compimento di determinati atti da parte degli amministratori (art. 2364).
Ciò segna una fondamentale differenza rispetto alla disciplina delle s.r.l., laddove il legislatore consente all’autonomia statutaria di derogare agli ordinari criteri di ripartizione interna delle competenze.

La norma contribuisce a delineare con maggior precisione i contenuti dei poteri e degli obblighi che gravano sugli amministratori, specificando che:
  • essi potranno agire con riferimento a tutti gli atti che siano funzionali all’attuazione dell’oggetto sociale;
  • essi godranno del potere di rappresentanza con riguardo a tutti gli atti compiuti in nome della società.
E’ compito esclusivo degli amministratori, inoltre, l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086.

Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo i poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una dissociazione tra rappresentanza generale (ad esempio attribuita al presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati).

L'amministrazione può essere affidata a una sola persona (amministratore unico), o a più persone che formano il consiglio di amministrazione.
L'amministratore unico esercita individualmente tutte le funzioni proprie dell'organo amministrativo.
Il consiglio di amministrazione assume le decisioni con metodo collegiale e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il consiglio di amministrazione nomina il Presidente fra i suoi componenti, qualora lo statuto non attribuisca il potere di nomina all'assemblea.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 Il potere di gestione e il potere di rappresentanza. La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del c.c., primo comma). Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una dissociazione tra rappresentanza generale (ad esempio attribuita al presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati). In tutti questi casi le limitazioni "che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti" (art. 2384, secondo comma, nonché articolo 9.2 della direttiva n. 151 del 9 marzo 1968 del Consiglio dei Ministri della CEE), anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, secondo comma). Nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi - e salva l'exceptio doli - sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione (atti estranei all'oggetto sociale o casi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione), sia gli atti che eccedono i limiti - anche se pubblicati - ai poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi; nei rapporti interni, invece, la mancanza o eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità (art. 2393 del c.c. e art. 2393 bis), quale giusta causa di revoca (art. 2383 del c.c., terzo comma), e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale (art. 2408 del c.c. e art. 2409 del c.c.).

Massime relative all'art. 2380 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 19737/2017

Il potere di rappresentanza conferito all'amministratore di società non implica l'automatica riferibilità a quest'ultima di ogni attività dal primo posta in essere, occorrendo a tal fine che detta attività rientri tra quelle di gestione, previste dall'art. 2380 bis c.c.. Ne deriva che la difesa personale dell'amministratore nell'ambito di un procedimento penale, per quanto relativo a reato commesso nell'esercizio del potere gestorio dell'ente, non è automaticamente riferibile alla società, non comportando una obbligazione ex lege.

Cass. civ. n. 4045/2016

In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il riconoscimento della suddetta qualità, che non poteva essere desunta dalla mera effettuazione di pagamenti di debiti sociali o riscossione di somme destinate alla società).

Cass. civ. n. 1525/2006

In tema di società di capitali, l'atto compiuto da un componente del consiglio di amministrazione in assenza della preventiva deliberazione dell'organo competente e senza spendita del nome sociale è equiparabile al negozio compiuto dal "falsus procurator" e non produce alcun effetto nei confronti della società salvo che non intervenga la successiva ratifica di quest'ultima, dovendosi considerare irrilevante, affinché si producano effetti obbligatori verso la società, la circostanza della mera partecipazione, non dichiarata in sede di compimento dell'atto, all'organo sociale.

Cass. civ. n. 6468/2005

Quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio d'amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio d'amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto il contratto concluso dal presidente senza la ratifica del consiglio d'amministrazione, essendo stipulato da un rappresentante senza poteri, è inefficace per la società.

Cass. civ. n. 3483/1998

Nella società per azioni, quando siano nominati più amministratori, il metodo di collegialità, diretto ad assicurare una gestione unitaria e responsabile, rende inammissibile, tra gli amministratori, deleghe atipiche o di fatto, attuate attraverso una mera ripartizione di compiti e comportamenti.

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