Cass. civ. n. 5591/2024
Deve essere disposta la rimessione della causa in pubblica udienza per la novità delle questioni implicate dalla decisione, che concernono – tra le altre – la questione della peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 TUF, atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell'assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall'altro lato, prevede che l'impugnazione si propone "in contraddittorio" del rappresentante comune, che ne ha la "rappresentanza processuale".
Cass. civ. n. 7693/2006
Nel caso in cui una società abbia posto in essere una pluralità di emissioni obbligazionarie, aventi caratteristiche diverse, non vi è alcun interesse comune che leghi tra loro i sottoscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei quali è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la necessità di dar vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, con distinte assemblee (ed eventualmente distinti rappresentanti comuni), ciascuna delle quali è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l'organizzazione. L'eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede, pertanto, unicamente il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione, nella peculiare forma assembleare indicata dall'art. 2415 c.c., poiché soltanto ad essi fa capo il relativo rapporto obbligatorio con la società emittente; ne consegue che l'approvazione della modifica con il concorso determinante dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un'emissione diversa comporta non già la mera annullabilità, ma l'inesistenza della relativa delibera, la cui impugnazione è sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 2377, secondo comma, richiamato dall'art. 2416, secondo comma, c.c.