Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2388 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Validità delle deliberazioni del consiglio

Dispositivo dell'art. 2388 Codice Civile

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [2380 bis, 2381, 2405] è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto [2421, n. 4].

Il voto non può essere dato per rappresentanza [2372].

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Ratio Legis

I commi 4 e 5 colmano una lacuna del precedente regime, disciplinando espressamente le ipotesi di invalidità delle delibere.

Spiegazione dell'art. 2388 Codice Civile

La norma introduce due principali novità:
- la presenza con mezzi di telecomunicazione alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- la possibilità di impugnare le delibere consiliari.
Tale norma si applica, in quanto compatibile, anche nel sistema dualistico e monistico.

Per l'agire del c.d.a. è essenziale il metodo collegiale e, quindi, è necessaria la convocazione di tutti i consiglieri. La convocazione spetta al presidente (2381). Mancando la convocazione, la riunione consiliare è valida se totalitaria.
La forma dell'avviso convocazione è libera, fatta salva ogni diversa pattuizione dello statuto.

Per quanto riguarda il quorum costitutivo per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori effettivamente in carica. È espressamente consentito prevedere nello statuto la facoltà di partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione come video o teleconferenza. Ciò al fine di agevolare la rapidità delle decisioni gestorie.

Per quanto riguarda il quorum deliberativo, salvo diversa previsione statutaria, il c.d.a. delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, conteggiando anche gli astenuti.

Il voto per rappresentanza è vietato per il carattere personale delle funzioni di amministratore, così come non è consentito quello per corrispondenza in quanto è richiesta la presenza degli amministratori alla riunione.
Il voto deve essere palese per identificare coloro che possono impugnare la delibera. Neppure lo statuto può consentire riunioni consiliari a scrutinio segreto.

La norma prevede un'ipotesi generale di impugnazione delle delibere. L'impugnativa delle delibere assembleari può essere compromessa in arbitrato rituale. L'arbitrato è escluso per le società aperte.
L'invalidità delle delibere non pregiudica i diritti dei terzi acquistati in buona fede in virtù di atti esecutivi della delibera illegittima.

Massime relative all'art. 2388 Codice Civile

Cass. civ. n. 10188/2011

Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell'ordinamento.

Cass. civ. n. 15786/2000

Poiché il singolo socio è legittimato ad impugnare le delibere del consiglio d'amministrazione lesive dei suoi diritti e poiché all'impugnazione delle delibere del consiglio d'amministrazione è applicabile, in via analogica, la disciplina relativa all'impugnazione delle delibere assembleari, la disposizione dell'articolo 2377, terzo comma c.c. che opera tanto per l'annullamento che per la dichiarazione di nullità delle delibere è applicabile anche alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione impugnate dal singolo socio, con la conseguenza che l'annullamento o la dichiarazione di nullità della delibera del onsiglio d'amministrazione ha effetto rispetto a tutti i soci.

Cass. civ. n. 12012/1998

La convocazione del Consiglio di amministrazione di una società di capitali deve essere apprezzata nella sua unità di atto a struttura procedimentale con destinatari plurimi, perciò riferita non ai singoli componenti individualmente considerati, ma all'insieme del collegio; ne consegue che quando la convocazione disposta dal presidente del consiglio di amministrazione, pur viziata per inosservanza di una norma statutaria (nella specie, mancato rispetto del termine libero di preavviso prescritto), sia valsa tuttavia ad assicurare la presenza nell'adunanza della maggioranza degli amministratori, si deve ritenere che le deliberazioni adottate dagli amministratori così convocati siano giuridicamente esistenti perché riferibili all'organo collegiale ed espressione della sua volontà, ancorché viziate dalle irregolarità della convocazione per difformità dallo specifico disposto statutario.

Cass. civ. n. 2850/1996

Le delibere del consiglio di amministrazione di una Spa possono essere impugnate anche dai soci, quando siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.

Cass. civ. n. 6834/1994

Con riguardo all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per sottovalutazione dell'attivo, l'interesse ad agire di un socio (nella specie, di società a responsabilità limitata) può derivare dalla mera possibilità di un danno economico derivante dalla quantificazione del valore patrimonale della sua partecipazione alla società, ancorché il danno non si sia ancora verificato.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!