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Articolo 2364 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Assemblea ordinaria nelle societā con consiglio di sorveglianza

Dispositivo dell'art. 2364 bis Codice Civile

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

  1. 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
  2. 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
  3. 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
  4. 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
  5. 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti(1).

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

Note

(1) Il D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ha sostituito le parole "il revisore" con le seguenti: "il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti".

Ratio Legis

Sono ristrette le competenze dell'assemblea ordinaria nelle società che optino per il sistema dualistico, nelle quali, fra assemblea e organo amministrativo viene interposto un consiglio di sorveglianza.

Spiegazione dell'art. 2364 bis Codice Civile

L'elencazione della norma ha carattere esemplificativo, in quanto sono riservate all'assemblea ordinaria tutte quelle competenze che la legge attribuisce genericamente all'assemblea. Il legislatore ha attribuito all'assemblea ordinaria una competenza generica e residuale rispetto a quella dell'assemblea straordinaria.
Lo statuto può prevedere la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nel maggior termine, non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La clausola statutaria non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine, potendo limitarsi a produrre genericamente il tenore della previsione in esame.

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