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Articolo 2382 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Dispositivo dell'art. 2382 Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [414], l'inabilitato [415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [28, 29 c.p.] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [2380 bis; 32 c.p.].

Ratio Legis

A seguito della novella del 2003 la disciplina delle s.r.l. non regola le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, con la conseguenza che non può applicarsi per analogia quanto disposto dall'articolo 2382.
Al contrario le s.p.a. possono prevedere requisiti di eleggibilità diversi rispetto a quelli indicati nella norma.

Spiegazione dell'art. 2382 Codice Civile

Le situazioni descritte dalla norma individuano casi di incapacità speciale assoluta. Sono tassative e inderogabili in quanto espressione di principi di ordine pubblico.
La nomina di chi non può amministrare è nulla, ma non coinvolge gli altri membri del consiglio di amministrazione.
È causa di ineleggibilità implicita nei principi del codice la minore età. Può essere eletto il minore emancipato che abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa commerciale ai sensi dell'art. 397 codice civile.
La decadenza è l'effetto del sopravvenire della causa di incapacità in danno di chi è già nella carica.
Le cause di incompatibilità obbligano il soggetto nominato a scegliere tra diversi incarichi, senza che ciò determini l'invalidità della nomina.

Massime relative all'art. 2382 Codice Civile

Cass. civ. n. 25050/2021

Nella società a responsabilità limitata, il fallimento dell'amministratore non comporta la decadenza da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a., differenziando, anche sotto questo profilo, la disciplina dei due tipi di società.

Cass. civ. n. 18904/2013

La disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, sicché, riguardo ad essi, non trovano più applicazione, neppure per analogia, le norme dettate, per la società per azioni, dall'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.

Cass. civ. n. 22280/2006

Ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità legata alla carica di amministratore di una società per azioni prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non è sufficiente la nomina, essendo indispensabile, per la costituzione del rapporto di amministrazione, l'accettazione del nominato, cui fa espresso riferimento l'art. 2385 c.c.

Cass. civ. n. 12820/1995

I soci di una società per azioni hanno il potere di stabilire requisiti di eleggibilità degli amministratori (e correlativamente cause di decadenza) diversi (ed ulteriori) rispetto a quelli indicati nell'art. 2382 c.c., ma la permanenza in carica degli amministratori non può dipendere dalla mera volontà dei soci espressa uti singuli, atteso che la norma che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori è inderogabile e che le deliberazioni dell'assemblea debbono essere inderogabilmente prese con l'osservanza del metodo collegiale. (Nella specie, una clausola dello statuto stabiliva che «sono eleggibili alla carica di amministratori, oltre che i legali rappresentanti di ciascun socio, anche coloro che a ciò sono stati espressamente delegati con il rispetto delle forme statutarie vigenti per ciascun socio» ed altra clausola prevedeva che «decadono dalla carica gli amministratori che abbiano perduto la qualità di rappresentanti legali dei soci o rispetto ai quali sia stata revocata nelle forme proprie di ciascun socio la delega ad amministrare»).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2382 Codice Civile

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A. A. chiede
domenica 15/01/2023 - Sicilia
“Buongiorno in merito al vostro articolo in riferimento all'art.2382 del codice civile vorrei capire bene se lo stesso articolo aggiornato dal D.lgs. n.183/2021 art.6 di fatto "annulla" quanto disposto dalla Cass.Civ.n.18904/2013 a seguito al D.L. 17/01/2003 che di fatto non assimila più le srl e le cooperative alla spa e se lo stesso art.2382 oggi (2023) si applica anche alle società srl e alle società cooperative. in sintesi oggi un soggetto fallito in proprio può essere nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa sociale?”
Consulenza legale i 19/01/2023
Il D. Lgs. 183/2021 ha modificato, tra gli altri, l’art. 2475 del c.c. aggiungendo alla fine del primo comma il seguente periodo: “Si applica l'articolo 2382.”
Ciò determina l’applicazione, anche alle s.r.l., della disciplina sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dettata per le s.p.a. dall’art. 2382 del c.c..

In precedenza la Cassazione aveva stabilito che: “La disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, sicché, riguardo ad essi, non trovano più applicazione, neppure per analogia, le norme dettate, per la società per azioni, dall'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.” (Cass. civ. n. 18904/2013).

Ad oggi, al contrario, in forza del rinvio di cui all’art. 2475 del c.c. novellato dal D. Lgs. 183/2021, l’art. 2382 si applica anche alle s.r.l.; pertanto, anche in dette società il soggetto fallito non potrà più ricoprire la carica di amministratore.

Ai sensi dell’art. 2519 del c.c., comma 1, del c.c., alle cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in materia di società per azioni.
Al secondo comma è stabilito che l'atto costitutivo possa prevedere che le norme sulla società a responsabilità limitata trovino applicazione, in quanto compatibili, nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

In forza della modifica normativa di cui al D. Lgs. 183/2021, ad oggi l’art. 2382 del c.c. si applica anche alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro che abbiano optato in atto costitutivo per l’applicazione delle norme dettate in materia di s.r.l..
Di conseguenza, un soggetto fallito in proprio non potrà ricoprirvi la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, né quella di semplice amministratore.

Cinzia B. chiede
martedì 11/09/2018 - Estero
“Cosa significa "il fallito" in base all'articolo 2382 del codice civile? In particolare, se divento amministratore in una società per azioni o cooperativa che poi fallisce per circostanze che non sono legate a me (e.g. circostanze di mercato) vengo interdetta a diventare amministratore in altre società?


Consulenza legale i 18/09/2018
Purtroppo il significato dell’art. 2382 c.c. è proprio quello ipotizzato nel quesito: la sentenza di fallimento – indipendentemente da quale sia stata la causa dell’insolvenza (ragioni legate a circostanze contingenti ed imprevedibili o comportamenti dei soci e/o dell'amministratore) – determina automaticamente l’incapacità assoluta del fallito/persona fisica a ricoprire la carica di amministratore di un’altra società.
 
Mentre lo statuto può stabilire cause di ineleggibilità alla carica di amministratore aggiuntive rispetto alla norma, quella invece di cui all’articolo in commento è inderogabile e l’eventuale nomina del fallito, anche se prevista dallo statuto, è nulla.
 
L’ineleggibilità del fallito decorre dalla pubblicazione della sentenza di fallimento e cessa con la chiusura della procedura concorsuale.