Cass. civ. n. 32455/2023
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligentemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali).
Cass. civ. n. 25050/2021
Nella società a responsabilità limitata, il fallimento dell'amministratore non comporta la decadenza da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a., differenziando, anche sotto questo profilo, la disciplina dei due tipi di società.
Cass. civ. n. 18904/2013
La disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, sicché, riguardo ad essi, non trovano più applicazione, neppure per analogia, le norme dettate, per la società per azioni, dall'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.
Cass. civ. n. 22280/2006
Ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità legata alla carica di amministratore di una società per azioni prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non è sufficiente la nomina, essendo indispensabile, per la costituzione del rapporto di amministrazione, l'accettazione del nominato, cui fa espresso riferimento l'art. 2385 c.c.
Cass. civ. n. 12820/1995
I soci di una società per azioni hanno il potere di stabilire requisiti di eleggibilità degli amministratori (e correlativamente cause di decadenza) diversi (ed ulteriori) rispetto a quelli indicati nell'art. 2382 c.c., ma la permanenza in carica degli amministratori non può dipendere dalla mera volontà dei soci espressa uti singuli, atteso che la norma che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori è inderogabile e che le deliberazioni dell'assemblea debbono essere inderogabilmente prese con l'osservanza del metodo collegiale. (Nella specie, una clausola dello statuto stabiliva che «sono eleggibili alla carica di amministratori, oltre che i legali rappresentanti di ciascun socio, anche coloro che a ciò sono stati espressamente delegati con il rispetto delle forme statutarie vigenti per ciascun socio» ed altra clausola prevedeva che «decadono dalla carica gli amministratori che abbiano perduto la qualità di rappresentanti legali dei soci o rispetto ai quali sia stata revocata nelle forme proprie di ciascun socio la delega ad amministrare»).