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Articolo 1916 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritto di surrogazione dell'assicuratore

Dispositivo dell'art. 1916 Codice Civile

(1)L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [1589].

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati](2), dagli ascendenti, da altri parenti [74] o da affini [78] dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [2240](3).

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali(4).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con la sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
(2) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 91 del D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo comma nella parte in cui non include, tra i soggetti verso i quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
(4) La natura della situazione giuridica configurata dalla norma è discussa. Si ritiene che si tratti di una successione nel credito che è efficace dalla comunicazione fatta dall'assicuratore al terzo responsabile.

Ratio Legis

I principi dettati dalla norma si comprendono considerando che con il contratto di assicurazione viene spostato il rischio del sinistro, sopportato non più dall'assicurato ma dall'assicuratore (1882 c.c.). Tuttavia, ciò non significa che il responsabile del sinistro sia esonerato dall'obbligo di risponderne (1218, 2043 c.c.). Inoltre, le regole in esame garantiscono il pieno rispetto del principio indennitario (1905 c.c.) in quanto impediscono che il danneggiato-assicurato possa ottenere sia l'indennizzo dall'assicuratore sia il risarcimento dal terzo.

Spiegazione dell'art. 1916 Codice Civile

Concetto e natura giuridica della surrogazione dell'arte 1916 e natura giuridica dell’ assic. Infortuni

Il nuovo codice, sulle orme quasi testuali del prog. 1940, accoglie la norma dall'art. 438 cod. comm., ma vi aggiunge due importantissime disposizioni, e cioè che :

a) non ha luogo la surroga, salvo il caso di dolo, se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti e da affini dell'assicurato con lei stabilmente conviventi e da domestici ;
b) la surroga ha luogo anche nell'assicurazione infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

La surrogazione ha la funzione di permettere l'attuazione integrate del principio indennitario. Quando infatti vi è un terzo responsabile del danno, l'assicurato che riceve il risarcimento dell'assicuratore non può richiederlo anche al terzo perché altrimenti verrebbe a lucrare: d'altro canto il terzo non può essere liberato dalla sua responsabilità perché il contratto di assicurazione, res inter alios acta, non può, a lui giovare. Quindi nei limiti del risarcimento effettuato, i diritti dell'assicurato verso il terzo passano all'assicuratore.

Poiché la surroga viene ad attuare d principio indennitario, ne consegue che essa ha luogo in tutti i rami (ove è possibile la responsabilità di un terzo) retti da tale principio, cioè in tutte le assicurazioni contro i danni.

Per le assicurazioni private e sociali contro gli infortuni, questa natura poteva essere dubbia. Se la si ritiene — ed è la risoluzione anche in linea logica più esatta — assicurazione contro i danni ha luogo la surroga ; altrimenti no.

Risolvendo espressamente un'annosa questione di dottrina e giurisprudenza, l’art. 1916 dichiara che anche in questa assicurazione ha luogo la surroga. Da tale norma può cosi indursi la natura indennitaria dell' assicurazione privata e sociale contro infortuni o disgrazie accidentali.

La surrogazione stabilita dall'art. 1916 è una surroga vera e propria, personale, legale ai sensi dell' art. 1203 del c.c.. Infatti:
a) è una surroga vera e propria ai sensi dell’ art. 1203 del c.c. e non già una cessione: non trattandosi però di coobbligazione tra assicuratore e terzi (art. 1203, n. 3) bensì di due distinte obbligazioni dal medesimo oggetto, la surrogazione dell'art. 1916 rientra nell'ipotesi sub 5 prevista dall' art. 1203 del c.c. .
b) è una surrogazione personale (e non già reale : ipotesi ex art. 2742 del c.c.) perché riguarda la persona del creditore.
c) surrogazione legale perché, voluta dalla legge, opera de jure senza bisogno di volontà espressa delle parti. Le parti possono però derogarvi perché non riflette interessi d'ordine pubblico.


Presupposti della surrogazione

I presupposti della surrogazione dell'art. 1916 sono : a) il pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore all'assicurato (o avente causa). A sua dimostrazione può bastare la quietanza, purchè da essa risulti che si tratta del pagamento dell'indennità assicurativa per quel danno di cui è responsabile il terzo: occorrerà quindi anche l'esibizione della polizza solo quando gli elementi di cui sopra non risultino dalla quietanza.

Se il pagamento del terzo deve avvenire necessariamente dopo il pagamento dell'assicuratore all'assicurato, la giurisprudenza ha infatti ritenuto possibile, prima di tale pagamento, la condanna del terzo al rimborso e l'accertamento giudiziale della surroga, pur escludendo a ragione la chiamata in garanzia del terzo nella lite tra assicuratore e assicurato;

b) l'obbligo di responsabilità (per colpa presunta o responsabilità oggettiva ; resp. per dolo o colpa) di un terzo al risarcimento dello stesso danno risarcito dall' assicuratore.


La surrogazione quando l'assicuratore non ha risarcito tutto il danno

Nell' ipotesi in cui l'assicuratore non ha risarcito tutto il danno (sottoassicurazione, franchigia, riduzione di prestazione ai sensi dell’ art. 1893 del c.c. e art. 1898 del c.c.) e l'assicurato è rimasto scoperto per una parte di esso, essendo la surroga soltanto parziale (art. 1918 del c.c., primo comma), l’ assicuratore e l’ assicurato concorrono nei confronti del terzo responsabile in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario il quale contempli ad es. una preferenza dell’ uno o dell'altro nella soddisfazione del suo diritto.

In caso di coassicurazione e di assicurazione presso diversi assicuratori la surroga ha luogo a favore di ciascun assicuratore fino alla concorrenza dell’ ammontare della prestazione da lui effettuata.


Effetti della surrogazione

In conformità dei principi generali in tema di surrogazione, il diritto verso il terzo responsabile ha carattere derivativo. L’ assicuratore assume cosi nei confronti del terzo la stessa posizione dell'assicurato, sia rispetto ai vantaggi di carattere sostanziale e processuale (ad es. onere della prova, presunzione di colpa), sia rispetto alle eccezioni a lui opponibili. Di conseguenza il terzo potrà opporre all'assicuratore tutte le eccezioni opponibili all'assicurato, ma non quelle che non sono a lui opponibili, come ad es. che l'assicuratore non era obbli­gato a pagare in base al contratto di assicurazione. Dalla natura derivata del diritto dell'assicuratore consegue che qualunque pregiudizio apportato dall'assicurato al diritto verso il terzo - con l'impedire a sorgere della responsabilità del terzo, con il riconoscimento della non responsabilità, ovvero con il provocarne la estinzione mediante remissione, transazione, decadenza, prescrizione – ricade sull’ assicuratore.

Allo scopo di evitare tutto ciò, la legge fa ricadere il pregiudizio sull’assicurato, comminando il risarcimento del danno all’assicuratore (art. 1916), risarcimento che, quando il pregiudizio investe tutto il diritto verso il terzo, può provocare l’estinzione anche totale per compensazione dell’ obbligo del’ assicuratore verso l’assicurato.


Il diritto dell'assicurato verso l'assicuratore e quello verso il terso responsabile

Obbligo dell'assicuratore e obbligo di responsabilità del terzo sono nettamente distinti : non c’è solidarietà tra i due, nè subordinazione del primo al secondo. L'assicurato deve quindi agire soltanto alternativamente e in separati giudizi verso l'uno o verso l'altro, poiché diversa è la causa petendi. Se l'assicuratore esegue la sua prestazione cessa l’ interesse dell'assicurato: il rapporto processuale col terzo quindi non potrà sorgere, e, se già sorto, proseguire. La carenza d'interesse per intervenuta prestazione dell'assicuratore dovrà essere provata dal terzo.

Effettuata la sua prestazione, l'assicuratore soltanto per effetto della surroga ope legis potrà agire contro il terzo, tranne che non abbia dato mandato, come spesso accade, all'assicurato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1916 Codice Civile

Cass. civ. n. 9003/2023

In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.

Cass. civ. n. 31139/2022

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti, rispettivamente, del responsabile civile e del suo assicuratore della responsabilità civile), qualora il massimale risulti incapiente, ha diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, a meno che quest'ultimo non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato, perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale ovvero non ha risposto all'interpello rivoltogli ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.

Cass. civ. n. 21218/2022

Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio.

Cass. civ. n. 14981/2022

La volontà di surrogarsi nel diritto al risarcimento del danno, manifestata dall'assicuratore sociale al solo danneggiato cui abbia corrisposto l'indennizzo, è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che abbia successivamente versato l'intero risarcimento solo se risulti che quest'ultimo, al momento del pagamento, fosse a conoscenza dell'avvenuta surrogazione, applicandosi, in caso contrario, l'art. 1189 c.c.

Cass. civ. n. 9002/2022

Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c.

Cass. civ. n. 29219/2019

Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l'INAIL agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo, così che la qualificazione della domanda come azione di surroga determina la competenza del giudice civile, mentre l'inquadramento della stessa entro l'azione di regresso radica la competenza del giudice del lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del giudice di pace sull'azione promossa dall'INAIL nei confronti di un imprenditore, ritenuto responsabile del sinistro stradale in cui un proprio dipendente aveva riportato danni alla persona, al fine di ottenere il rimborso dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato, senza, tuttavia, qualificare la domanda in termini di regresso - ed anzi precisando in prima udienza di essersi surrogato nei diritti del danneggiato - e facendo valere la violazione, da parte del danneggiante, di regole di comune prudenza, e non anche di norme antinfortunistiche).

Cass. civ. n. 26647/2019

La surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra.

Cass. civ. n. 15870/2019

La surrogazione dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare, presuppone, in primo luogo, l'effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l'indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso in cui i familiari di un soggetto deceduto a causa di un incidente sciistico erano stati integralmente risarciti, a seguito di transazione, dall'assicuratore del soggetto responsabile, aveva escluso che potesse operare la surrogazione in favore di un ente previdenziale straniero che aveva successivamente erogato prestazioni assistenziali in loro favore, in considerazione della diversità di queste ultime rispetto al credito risarcitorio, peraltro già estinto all'epoca del loro versamento).

Cass. civ. n. 11324/2019

Con la surrogazione ex art. 1916 c.c. l'Inail agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, mentre con l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo. (Nel caso di specie la S.C. ha qualificato come azione in surrogazione quella proposta dall'Inail contro il datore di lavoro il cui dipendente aveva provocato un infortunio ad un lavoratore di altra società).

Cass. civ. n. 6269/2019

In tema responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (nella specie rendita Inail, pensione privilegiata ed incentivo all'esodo agevolato), in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto illecito.

Cass. civ. n. 21961/2018

L'accoglimento della domanda di surroga proposta dall'INAIL nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità giornaliera e di anticipazione delle spese mediche, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro; occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento al responsabile.

Cass. civ. n. 18016/2018

La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione.

Cass. civ. n. 3296/2018

L'INAIL ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965, cosi come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.p.r. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta.

Cass. civ. n. 1834/2018

Il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione; e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato.

Cass. civ. n. 20740/2016

L'assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell'incidente che del suo assicuratore per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima dell'illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, quest'ultimo - non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del massimale) - diventa debitore dell'assicuratore del danneggiato, al quale si è trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio.

Cass. civ. n. 8620/2015

La surrogazione ex art. 1916 costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

Cass. civ. n. 20901/2013

Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l'assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato.

Cass. civ. n. 10649/2012

In materia di infortuni sul lavoro, il diritto di surrogazione dell'ente gestore dell'assicurazione sociale, in linea generale, è regolato esclusivamente dall'art. 1916 c.c., a norma del quale solo l'assicuratore che abbia pagato l'indennità è surrogato nei diritti del danneggiato verso i terzi responsabili ed i loro assicuratori, e sempre che abbia proceduto a comunicazione indirizzata all'assicurato, non al terzo responsabile. Sono infatti inapplicabili le disposizioni dettate dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, salvo che non sia stato già pagato il risarcimento del danno, ed impongono a detto assicuratore, prima di rifondere il danneggiato, di accertare se questi abbia diritto a prestazioni di assicurazione sociale, poiché le stesse, per la loro peculiarità, si riferiscono esclusivamente alla responsabilità civile automobilistica.

Cass. civ. n. 3356/2010

In tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all'ente gestore dell'assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l'azione diretta, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all'azione diretta, ex art. 28 della legge n. 990 del 1969, esercitata dall'INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso).

In tema di surrogazione, ex art. 1916 c.c., dell'INPS nelle ragioni del danneggiato a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, ove si verifichi la premorienza di quest'ultimo, beneficiario di prestazione pensionistica correlata all'infortunio patito, l'Istituto ha diritto a recuperare soltanto le somme effettivamente erogate per l'anzidetto titolo, non potendo ottenere più di quanto riconosciuto allo stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale l'INPS si doleva che la sentenza impugnata non avesse riconosciuto il diritto dell'Istituto medesimo a surrogarsi non già soltanto per gli importi concretamente erogati al danneggiato a titolo di pensione, ma anche per la capitalizzazione dei ratei futuri della prestazione stessa).

Cass. civ. n. 4347/2009

Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato.

Cass. civ. n. 1336/2009

L'assicuratore dei danni alle cose trasportate il quale, dopo avere indennizzato il destinatario, proprio assicurato, agisca in surrogazione ex art. 1916 cod. civ nei confronti del vettore responsabile della perdita, fa valere il medesimo diritto al risarcimento di cui era titolare l'assicurato, del quale sono fatti costitutivi l'esistenza e l'ammontare del danno. Ne consegue che la contestazione di tali fatti da parte del vettore responsabile rappresenta una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, e che pertanto non costituisce una inammissibile "mutatio libelli" l'allegazione da parte del vettore, svolta (nella specie) soltanto in comparsa conclusionale, dell'inesistenza di qualsiasi lucro cessante a carico dell'assicurato, sul presupposto che questi aveva comunque ricevuto una seconda partita di merce in sostituzione di quella andata dispersa, che aveva potuto regolarmente vendere ai propri clienti.

Cass. civ. n. 5441/2006

Il diritto dell'assicuratore che si surroga nei diritti del proprio assicurato verso il terzo responsabile del danno dal predetto assicurato subito per effetto di un sinistro derivante dalla circolazione stradale, in relazione al quale l'assicuratore ha pagato l'indennità, si prescrive, come quello del danneggiato, non più nel termine biennale a norma dell'art. 2947 secondo comma c.c. bensì ai sensi dell'art. 2953 c.c. nel termine di dieci anni ove, nei confronti del detto responsabile sia stata pronunciata (anche dal giudice penale) sentenza di condanna generica al risarcimento del danno passata in giudicato, la cui data ne segna la decorrenza.

Cass. civ. n. 4020/2006

L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

Cass. civ. n. 24806/2005

La surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. concreta una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, che non si verifica automaticamente con il pagamento dell'indennità, ma richiede una comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e di volersi surrogare all'indennizzato, la quale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1335 c.c., si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario; tale comunicazione (che può essere contenuta nell'atto che contiene la domanda di surroga o essere implicita nel fatto stesso di proporla) produce il duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti all'assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l'inerzia dell'assicurato.

Cass. civ. n. 15022/2005

Il principio fissato dall'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: INAIL ) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun altra somma è dovuta a quest'ultimo.

Cass. civ. n. 16141/2004

L'azione, esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle «persone civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura — non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l'Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro — bensì la speciale azione di regresso spettante (jure proprio) all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).

Cass. civ. n. 9469/2004

La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (mentre nessuna tutela, anche solo conservativa, sussiste per l'assicuratore prima di tale momento), ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro. Pertanto, con riguardo alla prescrizione, deve ritenersi che l'inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, può essere fatta valere dal terzo responsabile nei confronti dello assicuratore, in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all'esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all'assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione altresì quale atto interruttivo, l'estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell'assicuratore medesimo.

Cass. civ. n. 10135/2003

Il diritto dell'assicurato per la responsabilità civile, nel quale l'assicuratore si è surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c., essendo diretto ad ottenere dai terzi corresponsabili dell'evento dannoso l'ammontare del danno corrispondente alla loro parte di responsabilità, e ricollegandosi quindi al regresso previsto dall'art. 2055 c.c., è diverso dal diritto del danneggiato ad essere risarcito, onde la prescrizione di esso non inizia a decorrere dal fatto illecito, secondo la regola posta dall'art. 2947, primo comma c.c., ma dalla proposizione della domanda del danneggiato nei suoi confronti, che è il presupposto perché ogni pretesa dell'assicurato verso il corresponsabile possa, sia pure astrattamente, configurarsi. Ne consegue che, prima di tale momento, non può decorrere neanche la prescrizione del diritto dell'assicuratore che si avvalga della surrogazione ex art. 1916 c.c. in tale diritto dell'assicurato.

Cass. civ. n. 6797/2003

La surrogazione ex art. 1916 c.c., determina la successione a titolo particolare (totale o solo parziale) dell'assicuratore (nella specie, Inail) nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, talché nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicurazione che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

Cass. civ. n. 15243/2002

All'azione di surrogazione dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile ai sensi dell'art. 1916 c.c., si applica il medesimo termine di prescrizione proprio del diritto dell'assicurato, termine decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Cass. civ. n. 4211/2002

In tema di assicurazioni contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà — per la quale l'art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale — essere esercitata dall'assicuratore medesimo.

Cass. civ. n. 10289/2001

L'Inail non ha azione di regresso e non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona — e ciò senza possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti — né a norma dell'art. 1916 c.c. né ai sensi degli arti. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto — posto che la prestazione dell'Inail spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato —, non ha per oggetto né il danno morale, poiché le indennità previste dal citato D.P.R. sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica.

Cass. civ. n. 1508/2001

La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovava al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso.

Cass. civ. n. 15859/2000

Per effetto delle sentenze n. 319/1989, 356/1991 e 485/1991 della Corte costituzionale, ed in conseguenza della rilevanza, nell'ambito del danno biologico, della riduzione della capacità lavorativa generica, l'istituto gestore delle assicurazioni sociali (Inail) non ha azione diretta di regresso ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/1965 né può surrogarsi (ex art. 1916 c.c.) nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona, senza possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo ad oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico né a quello morale, essendo le indennità previste dal citato D.P.R. n. 1224/1965 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimenti agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione.

Cass. civ. n. 1636/2000

Le somme dovute al danneggiato a titolo di risarcimento del danno biologico non possono essere aggredite, né in tutto né in parte, dall'Inail con l'azione di rivalsa, in quanto il risarcimento del danno biologico e l'indennizzo liquidato dall'Inail per la perdita di attitudine al lavoro hanno natura diversa e non sovrapponibile.

Cass. civ. n. 492/2000

L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

Cass. civ. n. 13651/1999

La surrogazione dell'Inail nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell'ente nei diritti di cui il lavoratore era titolare verso l'autore del danno. Ne consegue che, ove l'Inail domandi in via surrogatoria la rifusione della rendita erogata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allegando che — attraverso di essa — ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell'attitudine al lavoro, di cui all'art. 74 D.P.R. 1124/65, e la riduzione della capacità di guadagno dell'infortunato.

Cass. civ. n. 919/1999

Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l'assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato.

Cass. civ. n. 12188/1998

Qualora l'assicuratore abbia agito in surrogazione dell'assicurato indennizzato ex art. 1916 c.c., il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto e non dal giorno dell'avvenuto pagamento, subentrando esso assicuratore nella medesima posizione processuale e sostanziale dell'assicurato.

Cass. civ. n. 11978/1998

È dato di comune esperienza che le auto che sono affidate all'officina per le riparazioni vengono provate dai meccanici incaricati, cosicché la circolazione del veicolo avviene nell'interesse dello stesso richiedente e non prohibente domino. Consegue che l'assicuratore non ha diritto di rivalsa, a norma dell'art. 1, terzo comma della L. n. 990 del 1969, nei confronti del titolare dell'officina e del meccanico conducente del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione della vettura avvenuta in fase di collaudo.

Cass. civ. n. 9554/1997

In tema di assicurazioni, il diritto di regresso, previsto dal terzo comma dell'art. 1910 c.c., costituisce un diritto proprio dell'assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c. Il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. costituisce, invece, una particolare applicazione del principio di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., spetta all'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo e comporta la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Il diverso fondamento dei due istituti esclude, quindi, che la cessione del diritto di regresso comprenda o possa estendersi ai diritti nascenti dalla surroga o viceversa.

Cass. civ. n. 3361/1997

Il principio fissato dall'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato consegue al pagamento dell'indennità, subisce adattamenti e modifiche nel campo delle assicurazioni sociali nelle quali gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: Inail) è sufficiente la comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga, con la conseguenza che in tale momento va calcolato l'indennizzo spettante all'assicurato ai fini della sua detrazione dall'importo complessivo del risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 3288/1997

L'azione, esercitata dall'Inail nei confronti delle «persone civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura — non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., che l'Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro — bensì la speciale azione di regresso spettante (jure proprio) all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).

Cass. civ. n. 4642/1995

Il diritto di surroga dell'ente assicuratore trova limite nell'ammontare della somma che il responsabile deve all'assicurato per danni, sicché detto ente non può chiedere al responsabile del danno le somme erogate al danneggiato, per contratto di natura pubblica o privata, quando esse eccedano l'ammontare del danno liquidato. (Nella specie in base a tale principio, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito di non considerare nella liquidazione della somma dovuta all'Inail, il quale agiva in surroga contro il responsabile di un infortunio mortale, l'importo dell'assegno funerario e dei ratei di rendita già corrisposti, data la ridotta capienza della somma liquidata rispetto alla erogazione dell'Inail).

Cass. civ. n. 4494/1995

La surrogazione legale dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile dà luogo ad una forma di successione a titolo particolare tra l'assicurato e l'assicuratore che comporta la legittimazione esclusiva di quest'ultimo ad agire nei confronti del terzo responsabile senza necessità — essendo a tale ipotesi inapplicabile la previsione dell'art. 2900, comma 2, c.c. — di integrare il contraddittorio con la citazione o la chiamata in causa del danneggiato, il quale, essendo stato soddisfatto delle proprie ragioni, rimane estraneo al rapporto tra assicuratore e danneggiante.

Cass. civ. n. 11112/1994

Ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra 1'istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest'ultimo ed il terzo responsabile, la cui obbligazione reiscritta non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio .

Cass. civ. n. 6091/1994

La surrogazione, sia essa legale o convenzionale, determina la successione dell'assicuratore nel credito dell'assicurato e del beneficiario verso il responsabile del danno, che è, quindi, obbligato al risarcimento nei confronti dell'assicuratore nei limiti della somma da questo versata all'avente diritto; per effetto di essa, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione. Ne consegue che, mentre la rinuncia dell'assicuratore all'esercizio della surroga per tutto l'ammontare della indennità corrisposta all'assicurato o al beneficiario giova solo al responsabile civile, l'importo del risarcimento residuo (eccedente l'indennità versata dall'assicuratore) spettante al danneggiato va ridotto in misura pari all'ammontare della indennità versata dall'assicuratore medesimo all'assicurato.

Cass. civ. n. 4475/1993

La surrogazione dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennizzo, nei diritti dell'assicurato verso il terzo autore del fatto illecito dannoso non esclude di per sé ogni azione risarcitoria dell'assicurato medesimo nei confronti di quest'ultimo, dovendosi, invece, stabilire, in presenza di un danno di natura plurima e scomponibile in più elementi — per essere esso attinente, da un lato, a nocumenti di natura patrimoniale e, dall'altro lato, a pregiudizi biologici e non patrimoniali, non collegati alla capacità di lavoro dell'assicurato — per quale ambito di essi sia stato pattuito e corrisposto l'indennizzo, in guisa tale da restringere la detta esclusione al corrispondente risarcimento e da legittimare l'assicurato alla richiesta del danno biologico e — in caso di reato — di quello morale, ove non indennizzati, né rientranti nel rischio assicurativo, cosa da salvaguardare, in linea anche con la giurisprudenza costituzionale in materia, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 7577/1992

In tema di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 c.c., opera il principio — che impronta anche la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 319 del 1989, 356 del 1991 e 485 del 1991) — secondo il quale l'esercizio della relativa azione non deve sacrificare, oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche al danno non coperto dalla garanzia assicurativa, quale il danno morale patito dal lavoratore — a cagione di un infortunio sul lavoro imputabile a penale responsabilità di terzi —  e non compreso nell'indennizzo corrisposto dall'Inail. 

Cass. civ. n. 7057/1992

La norma di cui all'art. 1916, terzo comma, c.c., col disporre che l'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione, comporta che l'obbligo dell'assicurato di non pregiudicare i diritti dell'assicuratore verso il terzo responsabile permane anche dopo la successione dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato nei confronti del terzo e sino a che il diritto di surrogazione stesso non possa essere più pregiudicato. Pertanto, il pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore, che questi non è tenuto a comunicare al terzo responsabile immediatamente, non vale a liberare l'assicurato dalla responsabilità ex art. 1916, terzo comma, c.c. per l'omesso compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anche quando il periodo di prescrizione è maturata dopo l'anzidetto pagamento.

Cass. civ. n. 4687/1992

Nell'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., rivolta dall'Inail contro il terzo responsabile, a differenza dell'azione di rivalsa o di regresso esercitata nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore ai sensi degli artt. 2, 4, 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non viene in questione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore (pubblico o privato) che gli abbia anticipato l'indennizzo e, pertanto, il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore le eccezioni (come, nella specie, l'insussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro) concernenti il contenuto del rapporto assicurativo, salvo che incidano sulla misura del risarcimento del danno, cui sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

Cass. civ. n. 7300/1991

Qualora l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 c.c., agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto.

Cass. civ. n. 6734/1991

Nell'azione di surrogazione promossa dall'Inail, ai sensi dell'art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile, che realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare, non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore, pubblico o privato, che gli abbia anticipato l'indennizzo; pertanto, il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all'assicuratore l'insussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro, attenendo tale eccezione al contenuto del rapporto assicurativo.

Cass. civ. n. 487/1990

L'azione dell'Inail per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato o ai suoi superstiti è disciplinata dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, se diretta contro il responsabile dell'evento lesivo che sia anche titolare del rapporto assicurativo, altrimenti è soggetta alla disciplina dell'art. 1916 c.c., in quanto l'istituto non fa valere un diritto nascente da tale rapporto, ma si surroga nelle ragioni del danneggiato, rimanendo cosa esposto alle eccezioni che sarebbero state al medesimo opponibili, ivi compresa — nell'ipotesi di morte dell'assicurato — quella della insussistenza della «vivenza a carico» di costui dei superstiti beneficiari delle prestazioni suddette, con la conseguenza che detta eccezione non è superabile attraverso contrarie attestazioni emergenti dai verbali redatti da funzionari ispettivi dell'ente assicuratore, atteso che gli stessi sono privi, in parte equa, della fede privilegiata attribuita all'atto pubblico (in quanto relativi a circostanze di fatto apprese de relato o dall'esame di documenti) e non idonei neppure a fondare una presunzione semplice, ma semplici elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice ai fini della prova — gravante sull'istituto — della sussistenza del requisito suddetto.

Cass. civ. n. 6560/1988

Ai fini della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, il titolo della responsabilità del terzo non deve derivare necessariamente da un fatto illecito, potendo essere rinvenuto anche in un contratto o in un'altra causa, ma deve pur sempre trattarsi d'una responsabilità che si colleghi all'evento oggetto dell'assicurazione, nel senso che la causazione d'esso o il suo accadimento sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilità. (Nella specie si trattava della perdita per rapina subita dal vettore durante il trasporto. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dal giudice del merito che l'assicuratore del mittente potesse agire contro il vettore, in via di surrogazione, per far valere non la sua responsabilità ex recepto , ma l'inadempimento dell'obbligazione di assicurare il carico che egli aveva assunto verso il mittente, giacché la perdita non era causalmente ricollegabile a quell'inadempimento).

Cass. civ. n. 1543/1985

La surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) e la surrogazione: dell'assicuratore (art. 1916 c.c.) si fondano su presupposti di fatto e di diritto diversi, attuandosi la prima per volontà del creditore in virtù di una dichiarazione formale ed espressa del solvens, mentre la seconda deriva dalla volontà della legge, come conseguenza dell'avvenuto adempimento degli obblighi che, in forza del contratto assicurativo, gravano sull'assicuratore. (Nella specie la corte ha ritenuto che, instaurato il giudizio facendo valere la surrogazione per volontà del creditore, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità la questione della surrogazione legale dell'assicuratore).

Cass. civ. n. 1813/1984

La surrogazione ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore che ha pagato l'indennità all'assicurato determina ope legis la sostituzione del primo nei diritti del secondo, sicché, nei limiti della somma dovuta a quest'ultimo da più soggetti autori del danno, e quindi tenuti solidalmente al risarcimento, l'assicuratore ha diritto di ripetere da ognuno di essi il pagamento dell'intera somma corrisposta all'assicurato, senza che costoro possano invocare la limitazione connessa alla rispettiva percentuale di colpa.

Cass. civ. n. 5570/1983

Qualora il danno sia liquidato dal giudice in favore del danneggiato in misura maggiore dell'indennità pagata dall'assicuratore il quale, prima del giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato contro il danneggiante, abbia esercitato nei confronti di quest'ultimo la surrogazione ex art. 1916 c.c. ottenendo il rimborso dell'indennità, il credito del danneggiato verso il danneggiante si rivela, all'esito del giudizio, ripartito tra l'assicuratore — succeduto a titolo particolare nel credito nei limiti dell'indennità corrisposta — ed il danneggiato per la residua parte. Questa ripartizione comporta che ciascuno dei crediti coesistenti è singolarmente rivalutabile per il suo oggetto, con la conseguenza che effettuato dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore il rimborso dell'indennità pagata, il credito dell'assicuratore medesimo (frazione dell'intero risarcimento) si converte in credito di valuta (estinguendosi contemporaneamente per effetto del pagamento) e non è più soggetto a rivalutazione; mentre il credito del danneggiato (residuo dell'intero risarcimento) continua ad essere di valore, e soggetto quindi a rivalutazione (sino alla data di liquidazione con provvedimento del giudice, che lo converte in credito di valuta) ma nei limiti del suo oggetto.

Cass. civ. n. 1824/1982

La surrogazione dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato-danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell'ammontare erogato, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba in concreto per risarcire il danneggiato. Ne consegue che l'eventuale concorso di colpa di quest'ultimo rileva solo in quanto riduce l'ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell'assicuratore che nella somma medesima trovi integrale soddisfacimento.

Cass. civ. n. 3136/1978

L'art. 1916 primo comma c.c., nel prevedere la surrogazione dell'assicuratore, che abbia pagato l'indennità e fino a concorrenza del relativo ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili dell'evento concretante il rischio assicurato, non fissa limitazioni od esclusioni con riguardo al titolo di tale responsabilità, e, pertanto, trova applicazione tanto nell'ipotesi di responsabilità aquiliana, quanto in quella di responsabilità contrattuale.

Cass. civ. n. 4710/1976

Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità può essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di «terzi obbligati» e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiché questi è tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell'azione in surrogazione.

Cass. civ. n. 3836/1974

L'assicurazione «in abbonamento», integra un unico contratto di coordinamento, di natura preliminare, costituito dalla polizza generale e dal quale discende una pluralità di successivi rapporti assicurativi, indeterminati nelle loro caratteristiche individuali e, tuttavia, determinabili in base ai criteri fissati nel contratto. Ove, poi, il suddetto tipo di assicurazione venga stipulato per conto di terzi, non è necessario, per la sua validità, che i beneficiari dei singoli rapporti assicurativi siano designati all'atto stesso della stipula, essendo, invece, sufficiente, data la particolare natura del contratto, che in esso siano stati, invece, fissati soltanto i criteri per la loro individuazione. Pertanto, l'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo per i danni subiti dalle cose assicurate al terzo beneficiario di un contratto di assicurazione in abbonamento, designato, nei modi previsti, dopo la conclusione di tale contratto, può surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti spettanti al medesimo verso l'autore dei danni.

Cass. civ. n. 1175/1974

In tema di assicurazione contro gli infortuni (che si inquadra tra le assicurazioni sulla vita), ai fini della surroga dell'assicuratrice, che ha pagato, nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, va fatta distinzione tra le ipotesi in cui il terzo beneficiario della somma sia persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento del danno, e le ipotesi in cui il beneficiario sia anche titolare del diritto al risarcimento. Nel primo caso (quando, cioè, il beneficiario è persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento), la surroga non può verificarsi per mancanza di quel cumulo di diritti a favore di uno stesso soggetto, che l'art. 1916 tende appunto ad evitare. Nel secondo caso (quando il beneficiario è lo stesso soggetto titolare del diritto al risarcimento), la surroga ha luogo perché il cumulo dei diritti, pur derivando da titoli diversi, si verifica egualmente nei riguardi del beneficiario.

Cass. civ. n. 969/1974

Il patto con cui il vettore è esonerato da responsabilità stante la assicurazione della merce da parte del mittente, in quanto esclude la sua responsabilità legale (ex art. 1693 c.c.) e quindi la surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 stesso codice, dell'assicuratore verso il vettore nei diritti del mittente assicurato, non è efficace se non è stipulato anche nei confronti dell'assicuratore stesso e deve essere provato per iscritto.

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Gianluca F. chiede
sabato 15/11/2014 - Abruzzo
“Salve.
Nell'aprile del 2010, mia moglie, con la mia auto (assicurata con Novit Ass.) tamponava (mentre si recava al lavoro) un'auto che la precedeva (coperta da Milano Ass.). Gli occupanti, al momento illesi, si sono poi recati in Pronto Soccorso ottenendo prognosi non significative. Il conducente M.A., però, è rimasto in malattia INPS per 45 gg.
Oggi, per la terza volta, mi trovo recapitata raccomandata A.R. dell'INPS indirizzata a mia moglie e la Milano Ass. (con oggetto: diffida Ass. M.A.) con la quale il legale incaricato ci informa di procedere legalmente (ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 d.l. 07.09.2005 n.209) per il recupero delle prestazioni erogate al M.A. e ci invita a quietare il tutto con 2.199,11 € entro 15 gg.
E' normale questa procedura? Non dovrebbe essere l'ente assicurativo e/o il sistema assicurativo a dover far fronte a queste spese? E, se è così, è giusto chiedere soldi all'assicurato (mia moglie, in questo caso) con queste modalità (che mi sembrano molto vicine alla minaccia e all'intimidazione, nella speranza di ottenere il rientro della somma esborsata nel minor tempo possibile a discapito di chi "bonariamente" avrebbe pagato)?
Come mi devo comportare? Cosa posso fare?
Ieri mi sono recato alla sede INPS di competenza (Chieti) e lì, seppur con distacco ed indifferenza, hanno convenuto con me che dovrebbe essere la compagnia assicurativa (Milano ass.) a dover pagare. Mi hanno consigliato di sollecitarla, in qualche modo, peraltro concludendo: "Se questi non pagano, alla fine, si rifaranno su di voi".
Mi sono recato anche presso l'agenzia della Milano (indicata come altro destinatario della raccomandata), ma lì hanno detto di non saperne niente.
Sono sfiduciato. Soprattutto per il fatto di essere trattato come un insolvente, io che in tutta la vita ho preso 2 multe per divieto di sosta, laddove avrei potuto anche contestarle...
Fiducioso, La ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 20/11/2014
L’INPS, in caso d’infortunio causato da fatti dolosi o colposi di terzi e, in particolare, derivante da incidente stradale, è tenuto all’erogazione dell’indennità di malattia in caso d’incapacità temporanea al lavoro o della pensione d’inabilità o dell’assegno ordinario d’invalidità, quando la capacità di lavoro dell’assicurato danneggiato viene a essere soppressa o ridotta a meno di un terzo.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1916 del c.c., per l’indennità di malattia, e dell’articolo 14 legge 12 giugno 1984, n. 222, per le prestazioni erogate a titolo di assegno ordinario d’invalidità e pensione d’inabilità, l’istituto ha diritto di rivalersi sul terzo responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione. L’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005), che costituisce una specificazione della surrogazione ordinaria ex art. 1916, ribadisce l’obbligo per le imprese di assicurazione di rimborsare le spese sostenute dall’Istituto per le prestazioni erogate al danneggiato (il primo comma di tale articolo recita testualmente: "Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione").

Si devono però distinguere le due discipline: l'art. 1916 prevede che l'assicuratore che abbia pagato l'indennità sia surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i "terzi responsabili"; mentre nel diverso caso della surrogazione dell'assicuratore sociale il soggetto legittimato passivamente è solo l'assicuratore del danneggiante e non quest'ultimo.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario prevede che l'ente gestore dell'assicurazione sociale abbia la facoltà di scegliere se esercitare l'azione ex art. 1916 (esperibile contro il danneggiante) o quella ex art. 142 cod. ass., che si può proporre solo contro la compagnia assicuratrice del danneggiante (Cassa. civ., sez. I, 23.12.1994, n. 11112; sentenza Cass. n. 3356/2010, ha riaffermato che, in tema di recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all'ente gestore dell'assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l'azione diretta, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, "non risultano tra loro incompatibili"; identica, Cass., 13.3.2012, n. 3963).

Di regola, avviene che l'INPS chieda il pagamento delle somme erogate al danneggiato sia al danneggiante che alla sua compagnia assicuratrice, in quanto l'ente cerca di recuperare gli importi in tutti i modi consentiti.
Tuttavia, per il danneggiante, trattandosi di un evento dannoso per cui è prevista una assicurazione obbligatoria (r.c.a.) c'è sempre il diritto a vedersi garantito dalla propria assicurazione, che deve coprire tutti i danni cagionati in occorrenza del sinistro stradale.

Nel caso esposto, quindi, si consiglia, innanzitutto, di non abbattersi di fronte alle modalità di recupero credito poste in essere dall'INPS (se può consolare, è bene sapere che questa è la prassi, non c'è un intento persecutorio specifico): dall'altro, di attivarsi immediatamente presso la propria compagnia assicuratrice per chiedere che sia questa a corrispondere all'INPS le somme dovute.