Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1175 del 24 aprile 1974

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di danni causati da fatto illecito hanno natura compensativa, e non moratoria, per cui decorrono non dalla costituzione in mora, ma dalla data in cui l'evento ebbe a verificarsi. Soltanto nell'ipotesi in cui il danno sia stato liquidato equitativamente in una somma globale, e senza detrazione degli interessi a scalare corrispondenti all'anticipata erogazione del capitale, gli interessi sulla somma stessa decorrono non dalla data del fatto illecito, bensì da quella della liquidazione, cioè dalla pubblicazione della sentenza, e non già dalla domanda. Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di rimborso delle spese funebri e delle riparazioni di un'autovettura decorrono, invece, dalla date in cui ciascuna delle dette erogazioni è stata rispettivamente effettuata.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione contro gli infortuni (che si inquadra tra le assicurazioni sulla vita), ai fini della surroga dell'assicuratrice, che ha pagato, nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, va fatta distinzione tra le ipotesi in cui il terzo beneficiario della somma sia persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento del danno, e le ipotesi in cui il beneficiario sia anche titolare del diritto al risarcimento. Nel primo caso (quando, cioè, il beneficiario è persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento), la surroga non può verificarsi per mancanza di quel cumulo di diritti a favore di uno stesso soggetto, che l'art. 1916 tende appunto ad evitare. Nel secondo caso (quando il beneficiario è lo stesso soggetto titolare del diritto al risarcimento), la surroga ha luogo perché il cumulo dei diritti, pur derivando da titoli diversi, si verifica egualmente nei riguardi del beneficiario.

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