Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4710 del 22 dicembre 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità può essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di «terzi obbligati» e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiché questi è tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell'azione in surrogazione.

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