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Articolo 1918 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Alienazione delle cose assicurate

Dispositivo dell'art. 1918 Codice Civile

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione(1).

L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente [1406] l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione(2).

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore [1889], nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto [1407].

Note

(1) Infatti la scelta del legislatore è nel senso del contemporaneo trasferimento anche del contratto di assicurazione secondo un meccanismo di silenzio-assenso (v. comma 3).
(2) La norma fissa un ulteriore obbligo di comunicazione a carico dell'assicurato alla cui omissione collega una precisa conseguenza (v. 1910, 1913, 1915 c.c.).

Ratio Legis

Poiché l'assicurazione copre il bene, l'alienazione di questo comporta anche naturale trasferimento della prima. Tale spostamento è volto ad agevolare l'acquirente in quanto gli consente di mantenere il contratto senza necessità di una nuova stipula. Tuttavia, poiché entrambe le parti si trovano di fronte ad un nuovo contraente, che potrebbero non gradire, entrambe hanno facoltà di recedere. Inoltre, la disciplina non vale per le polizze all'ordine o al portatore in quanto in tal caso la circolazione del diritto avviene a causa della circolazione del titolo.

Spiegazione dell'art. 1918 Codice Civile

L’alienazione delle cose assicurate nel vecchio codice

Come già illustrato, secondo concetti ormai affermati in dottrina, l'assicurazione contro i danni è un contratto di natura obbligatoria e intuitus personae, e non già reale e verte su un interesse soggettivo e non già su un interesse oggettivo. Rigorosa conseguenza di questi principi sarebbe che non appena per effetto dell'alienazione delle cose assicurate l'interesse assicurato meta titolare, contratto di assicurazione dovrebbe estinguersi.

L'art. 439 vecchio codice, valido per tutte le assicurazioni contro i danni, non escluse le assicurazioni marittime, e che suonava: “In caso d'alienazione delle cose assicurate i diritti e le obbligazioni non passano all’acquirente, se non é convenuto il contrario” non faceva in sostanza che sanzionare legislativamente questa logica conseguenza dei principi.


La necessità di circolazione dell’assicurazione

L'applicazione rigorosa del principio ora affermato, e sancito, salvo convenzione contraria, dal vecchio codice, produceva però gravi inconvenienti : per l'assicuratore che vedeva risolversi d rapporto assicurativo anzi tempo ; per l'assicurato alienante, che per premio di polizza era spesso obbligato a pagare una parte del premio non ancora scaduto a titolo di risarcimento del danno per l’anticipata risoluzione ; per l’acquirente delle cose assicurate, infine, che rimaneva scoperto dal giorno del suo acquisto al momento della conclusione di un nuovo contratto di assicurazione.

Nella pratica si manifestava quindi la necessità del tutto opposta ai freddi principi dogmatici.

Sotto la spinta di tale necessiti assumono funzione circolatoria, numerosi istituti : cessione della polizza, polizza all’ordine o al portatore, assicurazione per conto di chi spetta, istituti diversi che in modo differente attuano la circolazione dell'assicurazione


Il sistema del nuovo codice
Mentre l’assicurazione per conto di chi spetta la attua con l’attribuzione del diritto a risarcimento del danno direttamente in capo al titolare dell’interesse al momento del sinistro, la cessione del contratto di assicurazione attuava la trasmissione del rapporto, costituendo così la deroga convenzionale all’art. 439 da essa prevista. Questa cessione deve considerarsi composta di una cessione del credito eventuale verso l’assicuratore e – quando il rapporto non era unilaterale, cioè quando tutti il premio non era già stato pagato e l’assicurato era lo stesso stipulante (sul quale incombe l’obbligo del pagamento del premio nell’ass. per conto altrui – di un accollo, secondo i casi cumulativo o privativo del debito del premio. La cessione era spesso resa obbligatoria, sotto pena di pagamento di tutto o parte del premio residuale per l’assicurato, con patto di polizza che poteva ricondursi a un pactum de contrahendo cum tertio.

Infine le polizze all'ordine o al portatore, non costituendo, salvo casi eccezionali, dei veri e propri titoli di credito, bensì soltanto documenti di legittimazione, tacevano nell'uno e nell'altro caso la circolazione dell'assicurazione semplificando la trasmissione del documento.


L’art. 1918 attua un trasferimento ex lege del rapporto assicurativo

Il nuovo codice, dando ascolto alle necessità della vita dei traffici, abbandona la via seguita dal vecchio codice e dai progetti e, servendosi dell'esperienza delle leggi straniere più moderne, stabilisce il trasferimento de iure del rapporto assicurativo, imponendo a tale scopo all'assicurato l'avviso dell'alienazione all'assicuratore e (dell'esistenza dell'assicurazione all'acquirente, attribuendo però a salvaguardia degli interessi di questi un potere di disdetta tanto all'acquirente, quanto all'assicuratore : onere di avviso e potere di disdetta che vengono però meno quando la polizza è emessa all'ordine o al portatore.

Nel nuovo diritto italiano, dunque, la circolazione (economica) dell'assicurazione viene attuata dai seguenti strumenti :
a) Assicurazione per conto di chi spetta con attribuzione del diritto al risarcimento del danno direttamente al titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro (supra, sub art. 1891);
b) Trasferimento ex lege del rapporto assicurativo.

Nell'uno e nell'altro caso la polizza all'ordine o al portatore hanno una funzione di legittimazione e, nel secondo caso, di semplificazione del trasferimento.

Dell'assicurazione per conto di chi spetta e delle polizze all'ordine e al portatore abbiamo già trattato (supra, sub artt. 1891 e 1889). Vediamo ora il trasferimento del rapporto (art. 1918).


L’alienazione dell’interesse assicurato e momento in cui si verifica. Applicazione e casi speciali

La norma dell'art. 1918 costituisce il fondamento legate (ex lege) di una trasmissione in senso tecnico del rapporto assicurativo. La dottrina assicurativa germanica prevalente – la sola che abbia approfondito l’argomento, dato che nel su


Effetti dell’alienazione: oneri di avviso da parte dell’assicurato

Presupposto dell'applicazione della norma dell'art. 1918 l'alienazione delle cose assicurate.

L’alienazione dell’interesse e quindi il trasferimento del rapporto assicurativo si ha con il passaggio della proprietà. Tale tesi è confortata: 1) dal testo stesso dell’art. 1918 che si riferisce all’alienazione delle cose assicurate; 2) dal fatto che l’interesse assicurato è in tal modo ben determinato; 3) dal fatto che è il solo momento realmente accertabile.

Le altre tre soluzioni sono quindi da scartare. Tuttavia vale menzionarle :
a) Secondo un'altra tesi, l'alienazione dell'interesse, dato che questo si intende in senso economico, si ha nel momento del pagamento del prezzo.
b) Secondo un'altra tesi, alienazione dell'interesse si ha col passaggio dei vantaggi della cosa.
c) Secondo un'ultima tesi, l'alienazione dell'interesse si ha col passaggio del rischio.

Come applicazioni al principio che si ha trasferimento dell'interesse e quindi del rapporto assicurativo, al momento del passaggio di proprietà, ricordo che :
1) nella vendita di species, normalmente passaggio di proprietà s ha con il contratto ;
2) nella vendita di cosa altrui, se la cosa a venduta come propria dal venditore, il passaggio — valido o invalido qui poco conta — si ha col contratto di vendita ; se e venduta come cosa d'altri, il passaggio avviene nel momento in cui ii venditore avrà acquistata la cosa dal terzo e la avrà rimessa al compratore ;
3) in caso di duplice alienazione delle stesse cose, il passaggio si ha a vantaggio di colui a cui favore a stata fatta l'alienazione efficace ;
4) nella vendita sotto condizione sospensiva il passaggio di proprietà si ha col verificarsi della condizione : così ad es. nella vendita con riserva di dominio si ha al intero pagamento del prezzo. Nella vendita a termine iniziale, si verifica un concorso di proprietà : a termine finale quella dell'alienante, a termine iniziale quella dell'acquirente.


Trasferimento del rapporto assicurativo

L'alienazione delle cose assicurate nel momento sopra indicato — produce i seguenti effetti :
a) Sull'assicurato (e, nell'assicurazione per conto altrui, anche sul contraente) incombe il duplice onere di comunicare a) all'assicuratore l'avvenuta alienazione ; b) all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione (art. 1918, 1 cpv.).

L'avviso è qui, come negli altri campi, una dichiarazione di scienza. Non essendo posto un termine, l’onere di avviso va osservato immediatamente.

Non esiste onere di avviso all'assicuratore quando la polizza di assicurazione è emessa all'ordine o al portatore (art. 1918): in tal caso la polizza viene emessa in vista di una probabile circolazione delle cose assicurate, si che l'assicuratore già può attendersi tale circolazione. D'altro canto, non avendo in tal caso l'assicuratore ha potere di risolvere il contratto, viene meno l'utilità dell'avviso.

L'inosservanza dell'onere di avviso all'assicuratore o all'acquirente o ad ambedue importa come sanzione che l'assicurato rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data del trasferimento delle cose assicurate. Poiché il rapporto assicurativo si trasferisce de jure anche se l'onere di avviso non è osservato, si deve ritenere che tale norma sanzionatoria debba essere interpretata nel senso che : a) finché il rapporto opera de iure in capo all’acquirente, questi è tenuto al premio perché beneficia dell'assicurazione, ma l'alienante è solidalmente obbligato perché il mancato avviso mantiene ignoto l'acquirente e non rende possibile all'assicuratore di disdire il contratto ; b) quando aliunde, o per avviso tardivo, acquirente e assicuratore vengono a conoscenza, il primo dell'assicurazione, il secondo dell'alienazione, lo scopo dell'onere viene, sia pure tardivamente, raggiunto e quindi rimarrà ex nunc obbligato al premio il solo acquirente se l'assicurazione continua, ovvero l'alienante soltanto per il premio in corso, se l'assicurazione cessa.

b) Il rapporto assicurativo non si risolve (art. 1918, 1 com­ma) ma si trasmette de jure all'acquirente.

La legge dice invero con frase assai infelice e degna del maggior rimprovero che i diritti e obblighi dell'assicurato passano all'acquirente se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo al trasferimento, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Da tale frase dovrebbe indursi che, dato che il contratto non può più coprire l'alienante, quale in seguito all'alienazione non ha pia interesse, e d'altro canto che, secondo la lettera della legge, diritti e obblighi passano solo se entro un certo termine l'acquirente non dichiara all'assicuratore che non intende subentrare in contratto, fino alla dichiarazione di rifiuto o alla scadenza del termine per tale dichiarazione l'efficacia del contratto sia sospesa, con la conseguenza che in caso di sinistro l'assicuratore sarebbe liberato.

Ma tale soluzione è assurda poiché in tal modo la legge, mentre col trasferimento ex lege ha voluto rendere pia facile e pronta l'assicurazione in caso di alienazione, in realtà la paralizzerebbe. E, d'altro canto, l'assicuratore verrebbe, percependo lo stesso il premio, a beneficiare di un fatto, l'alienazione delle cose assicurate, che non costituisce affatto un inadempimento ad un obbligo o una inosservanza ad un onere da parte dell'assicurato. In realtà l'ultimo capoverso parla di recesso dell’acquirente e non più di volontà di non subentrare : e infatti si recede da un rapporto nel quale si è, non da quello nel quale non si è.

Malgrado l'infelice formula legislativa dobbiamo quindi ritenere che per effetto e al momento dell'alienazione il rapporto assicurativo si trasmetta all'acquirente, ma che questi abbia il potere di recedere entro un certo termine.

Dal momento dell'alienazione passa all'acquirente il diritto alla prestazione di risarcimento del danno da parte dell'assicuratore. Poiché si tratta di un diritto derivato, l'assicuratore potrà opporre all’acquirente tutte eccezioni opponibili all'alienante, in base al contratto, meno pertanto quelle extrassicurative a lui personali (ad es, compensazione per un credito derivante da altro contratto). Sono quindi opponibili all'acquirente le violazioni degli obblighi e degli oneri, le soprassicurazioni e le assicurazioni doppie concluse dolosamente, le anteriori cessioni dei diritti da parte dell'alienante ecc.; inoltre i termini in corso nei confronti dell'alienante continuano a decorrere anche nei confronti dell'acquirente.

Quando il rapporto tra assicuratore e assicurato alienante e bilaterale, all'acquirente passa anche l'obbligo del pagamento del premio. In tal caso (salvi i conguagli nei rapporti interni tra alienante e acquirente) l'acquirente e tenuto a pagare la prima rata di premio scadente dopo la rata di premio al cui pagamento è tenuto l'alienante — in corso al momento dell'alienazione. Il rapporto non è più bilaterale e quindi l'obbligo del pagamento del premio non gravando sull'alienante non può trasmettersi all'acquirente quando : 1) il premio è stato pagato per intero ; 2) l'assicurazione era per conto di terzi, così che l'obbligo del premio incombeva sul contraente e non sull'assicurato alienante.


Potere di recesso dell’assicuratore e dell’acquirente

La legge dispone il trasferimento de jure del rapporto poiché normalmente rappresenta un vantaggio per l'acquirente e per l'assi-curatore. Ma talora tale vantaggio pub non esservi e l'assicuratore o l'acquirente possono avere motivo per non approfittare del trasferimento : ad es. l'acquirente perché non vuole assicurarsi o perché vuole assicurarsi altrove, ovvero perché è già assicurato (ad es. con contratto in abbonamento) ; l'assicuratore, invece, perché non ha fiducia nella solvibilità o nella sana gestione del rischio da parte dell'acquirente o perché vede comunque nella nuova situazione un aggravamento del rischio.

La legge concede quindi tanto all'acquirente quanto all'assicuratore un potere di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1373. Non lo con­cede invece ne all'uno ne all'altro nel caso che la polizza sia stata emessa all'ordine o al portatore, perché in tal caso, la funzione di legittimazione del documento nella circolazione delle cose assicurate, specialmente la sua posizione nel giuoco delle vendite documentali, ben note all'assicuratore quando ha emesso la polizza e all'acquirente quando ha conosciuto l'esistenza dell'assicurazione, verrebbero frustrate dalle facoltà di recesso.

a) L'assicuratore deve esercitare a pena di decadenza il potere di recesso entro dieci giorni da quello (dies a quo non computatur in termine) in cui ha ricevuto (dall'assicurato o aliunde) notizia dell'avvenuta alienazione. La dichiarazione della volontà di recesso deve essere effettuata per iscritto e notificata (per ufficiale giudiziario o quanto meno per lettera raccomandata). La dichiarazione di recesso ha effetto dopo quindici giorni.

b) L'acquirente può esercitare a pena di decadenza il potere di recesso entro dieci giorni a partire dalla data posteriore a quella della scadenza della prima rata di premio successiva all'avvenuta alienazione, e quella in cui ha ricevuto (dall'assicurato o aliunde) notizia dell’esistenza dell'assicurazione.

Si tratta anche in questo caso di una vera e propria dichiarazione di recesso e deve anche essa essere effettuata per iscritto e notificata almeno per lettera raccomandata. La dichiarazione ha effetto immediato. In tal caso l'acquirente è obbligato a pagare all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

753 L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno stabilito nella polizza (art. 1899 del c.c., primo comma). Nell'assicurazione dei danni è stata criticata la prassi contrattuale di una scadenza ultradecennale e di rinnovazioni tacite per un tempo uguale a quello fissato nel contratto. Questa pratica spesso si risolve in una continuazione del rapporto anche all'infinito, se all'assicurato sfugge il ricordo della specifica pattuizione della polizza. Si è rimediato a ciò disponendo che il contratto ultradecennale, nonostante patto contrario, può disdirsi alla scadenza dei dieci anni con preavviso di sei mesi, rimanendo limitata a due anni la durata della proroga tacita (art. 1899, primo e secondo comma). La continuità dalla copertura del rischio è peraltro in funzione dell'adempimento, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di pagare i premi: la copertura quindi resta sospesa se il pagamento non avviene (art. 1901 del c.c., primo e secondo comma). Nell'assicurazione dei danni, se l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza del premio non agisce per la riscossione, il contratto è risoluto di diritto, e l'assicuratore può pretendere solo il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso (art. 1901, terzo comma). Nell'assicurazione sulla vita deve distinguersi il primo premio, che può essere richiesto dall'assicuratore solo entro i sei mesi, dai premi successivi, il cui mancato pagamento dà luogo alla risoluzione del contratto dopo il decorso del termine di tolleranza stabilito nella polizza o, in mancanza, entro venti giorni dalla scadenza, salvo sempre il diritto dell'assicurato al riscatto dell'assicurazione o alla riduzione della somma assicurata (art. 1924 del c.c., secondo comma). L'assicurazione rimane in vigore anche se le cose assicurate sono state alienate (art. 1918 del c.c., primo comma). Salvo che sia stata emessa polizza all'ordine o al portatore (art. 1918 quinto comma), l'assicurato deve dare notizia dell'assicurazione allo acquirente e dell'alienazione all'assicuratore, senza di che continua ad essere obbligato verso l'assicuratore (art. 1918, secondo comma); al ricevere di tale comunicazione l'acquirente può dichiarare di non volere continuare nell'assicurazione (art. 1918, terzo comma) e l'assicuratore può dichiarare di voler recedere (art. 1918, quarto comma).

Massime relative all'art. 1918 Codice Civile

Cass. civ. n. 27011/2005

In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 c.c. — secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività — si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso.

Cass. civ. n. 2746/1998

Con la vendita di un bene assicurato si trasferisce all'acquirente anche la garanzia assicurativa (art. 1918 c.c.), e pertanto il venditore non è legittimato ad agire nei confronti della società con cui ha stipulato il contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni verificatisi al predetto bene successivamente alla consegna di esso al vettore (art. 1510 c.c.).

Cass. civ. n. 50/1981

In tema di assicurazione contro i danni, (nella specie, contro il furto), l'alienazione della cosa assicurata, secondo la disciplina dettata dall'art. 1918 c.c., comporta l'automatico subentrare dell'acquirente nel rapporto assicurativo ed il conseguente protrarsi in suo favore della copertura assicurativa, mentre l'eventuale inadempienza dell'alienante all'onere di comunicare all'assicuratore l'avvenuto trasferimento ed all'acquirente l'esistenza della polizza spiega rilievo solo al diverso fine della persistenza dell'obbligo dell'alienante stesso al pagamento dei premi nonché dell'insorgenza di una sua responsabilità risarcitoria nei confronti dell'assicuratore o dell'acquirente, per i danni che a costoro siano derivati, ove non abbiano avuto aliunde notizia del trasferimento o dell'esistenza della polizza, dall'impossibilità di esercitare il diritto di recesso loro rispettivamente riconosciuto dal terzo e quarto comma della citata norma.

Cass. civ. n. 2781/1972

La norma dell'art. 1918 c.c., la quale esclude lo scioglimento del contratto nel caso di alienazione delle cose assicurate, non è applicabile al contratto di assicurazione della responsabilità civile, disciplinato dall'art. 1917 dello stesso codice.

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