Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24806 del 24 novembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c. concreta una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, che non si verifica automaticamente con il pagamento dell'indennità, ma richiede una comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e di volersi surrogare all'indennizzato, la quale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1335 c.c., si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario; tale comunicazione (che può essere contenuta nell'atto che contiene la domanda di surroga o essere implicita nel fatto stesso di proporla) produce il duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti all'assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l'inerzia dell'assicurato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.